Art. 407 c.p.p.Termini di durata massima delle indagini preliminari

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Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: ((a) i delitti appresso indicati:

  • 1)delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;
  • 2)delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
  • 3)delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  • 4)delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
  • 5)delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  • 6)delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
  • 7)delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza)).
  • b)notizie di reato cherendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
  • c)indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
  • d)procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

Testo vigente dal 23 agosto 1995 al 27 settembre 1999 · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art407 · fonte su Normattiva