Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, per non aver avuto conoscenza del procedimento - Mancata previsione della nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado - Mancata previsione che l'imputato possa avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 cod. proc. pen. - Ius superveniens che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell'imputato - Necessità di un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lett. c ), 179 e 604 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; nonché, «in aggiunta o in alternativa», degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui non consentono all'imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 del medesimo codice. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge n. 67 del 2014 che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell'imputato. Per effetto di tale provvedimento, tre delle cinque norme censurate (artt. 175, 603 e 604 cod. proc. pen.) sono state oggetto di rilevanti interventi modificativi ed è radicalmente mutato il panorama normativo di riferimento. Alla luce del citato ius superveniens compete, pertanto, al giudice a quo un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Riguarda ancheart. 175 Codice di procedura penaleart. 178 Codice di procedura penaleart. 179 Codice di procedura penaleart. 603 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio di appello - Riconosciuta erroneità della dichiarazione di improcedibilità emessa dal giudice di primo grado - Potere del giudice di appello di decidere nel merito disponendo, se necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al giudice di primo grado - Assunto contrasto con il diritto di difesa, per incongrua privazione di un grado di giudizio, e con il principio di parità di trattamento degli imputati - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, ove riconosca che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale, decide nel merito, disponendo, ove necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del giudizio. Infatti la norma censurata non comporta alcuna «incongrua» privazione di un grado di giudizio di merito, in quanto la completa trattazione del merito è assicurata in grado di appello dalla rinnovazione del dibattimento, quando la sentenza di improcedibilità è intervenuta prima che si sia dato corso all'istruzione dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di improcedibilità è pronunciata in esito all'istruzione dibattimentale e alla discussione sul merito: sicché non risulta leso il diritto di difesa dell'imputato né sussiste la supposta disparità di trattamento tra imputati a seconda del momento in cui venga pronunciata la sentenza di improcedibilità. - Per una situazione analoga, ma riferita all'art. 522, quarto comma, del codice di procedura penale del 1930, v. citata sentenza n. 41/1965. - Sempre in tema di diritto di difesa e doppia istanza di giudizio, v. citata ordinanza n. 109/1971.
Riguarda ancheart. 522 Codice di procedura penale
Processo penale - Appello - Sentenza del giudice di appello che abbia accertato una delle cause di nullità del provvedimento che dispone il giudizio davanti al pretore o al tribunale in composizione monocratica - Rinvio degli atti al giudice procedente - Mancata previsione del rinvio al pubblico ministero - Lamentata compromissione del diritto di difesa per impossibilità di accedere ai riti alternativi e del principio che riserva al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale (di fatto esercitata dal giudice del dibattimento) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 604, comma 4, del codice di procedura penale - nella parte in cui prevede che, quando il giudice di appello accerti una nullità assoluta da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio davanti al pretore o al tribunale in composizione monocratica, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si é verificata la nullità, anziché al pubblico ministero - sollevata in riferimento agli articoli 24 e 112 della Costituzione per la lamentata compromissione del diritto di difesa (in ragione della impossibilità di accedere ai riti alternativi ed, in particolare, al giudizio abbreviato), e del principio che riserva al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale (di fatto esercitata dal giudice del dibattimento con l'emissione del nuovo decreto). Difatti la premessa del rimettente contrasta con l'interpretazione del giudice della legittimità, secondo il quale alla dichiarazione di nullità il procedimento deve regredire allo stato e grado in cui era stato compiuto, con competenza del pubblico ministero alla nuova citazione, e in quanto - anche in accoglimento della diversa premessa - il rimettente trascura l'incidenza della speciale disciplina transitoria dettata dagli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che «rimette in termini» l'imputato, e non considera la natura, duplice, del decreto di citazione (atto di esercizio dell'azione penale e di vocatio in iudicium), che in tal modo non esclude la riferibilità dell'esercizio dell'azione penale alla volontà del pubblico ministero. A.G.
PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPLETEZZA DEL DISPOSITIVO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI DISPORRE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Invero, posto che il giudice 'a quo' dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per effetto della dichiarazione di nullita' della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo 'ex' art. 546, comma 3, cod. proc. pen.; nell'ordinanza di rimessione non sono esplicitate <<le ragioni per le quali la mancata indicazione della causa di improcedibilita' sia configurabile come difetto di un elemento essenziale del dispositivo, cosi' da rientrare tra le ipotesi di nullita' della sentenza menzionate dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.>>.
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - IPOTESI DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO (PER AVERE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO ERRONEAMENTE PRONUNCIATO SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE) - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO PER SUPERAMENTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA (DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO) - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO ALLA LUCE DELLA CONCRETA VICENDA PROCESSUALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 446, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilita' di formulare richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di appello, quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in quanto, nella specie, l'omessa presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 446, primo comma, cod. proc. pen. e' dipesa dalla scelta difensiva, liberamente esercitata, di sollecitare in via esclusiva la richiesta di proscioglimento anticipato per un supposto vizio dell'atto di querela (mentre, ove l'imputato, se presente al dibattimento di primo grado, o il suo difensore, se munito di procura speciale, avesse esercitato, subordinatamente alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la facolta' di presentare tempestivamente richiesta di applicazione della pena, il giudice di appello avrebbe potuto, in applicazione dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., pronunciare sentenza di patteggiamento in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado). - S. n. 101/1993.
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - COLLEGIO COMPOSTO DAGLI STESSI GIUDICI CHE HANNO EMESSO IL PROVVEDIMENTO ANNULLATO - INCOMPATIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI ANALOGHE E, IN PARTICOLARE, RISPETTO AL GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado non possa partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello, e dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 179 cod. proc. pen., da cui e' derivata la nullita' della sentenza di primo grado, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita', anziche', in analogia a quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 604, ad altra sezione dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale piu' vicino, in quanto la disposizione che prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, la sentenza annullata (art. 34, comma 1, cod. proc. pen.) non puo' essere interpretata alla luce degli invocati parametri costituzionali, come riferita esclusivamente all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, posto che la disposizione stessa non distingue l'annullamento ed il rinvio disposto dalla Corte di cassazione dall'annullamento e rinvio disposto da una corte d'appello; che nella prospettiva della posizione del giudice chiamato a giudicare, la regola dell'incompatibilita', secondo il significato proprio delle parole che la esprimono, si riferisce ad ogni caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza conformemente alla finalita' del regime delle incompatibilita' che esclude che lo stesso giudice possa pronunciarsi piu' volte nel merito dello stesso giudizio; e che siffatta interpretazione, letterale e logica, dell'art. 34, comma 1, non e' contraddetta dalla disciplina della trasmissione degli atti al giudice di primo grado da parte del giudice d'appello che dichiara la nullita' della sentenza impugnata (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.), il rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita' non escludendo che, cosi' individuato l'ufficio giudiziario competente per l'ulteriore corso del procedimento, valgano poi, quanto alla partecipazione al giudizio, le regole proprie dell'incompatibilita', che riguardano non l'ufficio chiamato a giudicare ma la persona del magistrato che, nel singolo caso, e' investita delle relative funzioni, perche' in concreto sia garantita l'imparzialita' del giudizio. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - APPELLO AVVERSO SENTENZA DI NON PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE EMESSA NELLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - RITENUTA ERRONEITA' DELLA PRONUNCIA - PREVISTA DECISIONE NEL MERITO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 102 COST. - QUESTIONE PROSPETTATA IN MODO PERPLESSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo la stessa prospettata in modo perplesso ed altresi' tale, da non consentire l'individuazione dell'oggetto e dei termini del giudizio principale. red.: G. Leo
sentenza 48/1996massima n. 22166 AMNISTIA - FACOLTA' DI RINUNCIA - GARANZIA COSTITUZIONALE - IMPLICAZIONI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO NEI CONFRONTI DI IMPUTATO NON POSTO IN GRADO DI RINUNCIARE ALL'AMNISTIA - PRECLUSIONE DELL'APPELLO - INSUSSISTENZA.
Il diritto di rinuncia all'amnistia trova il suo supporto in un principio costituzionale (art. 24, secondo comma). Pertanto una sentenza di estinzione del reato per sopravvenuta amnistia, pronunciata nei confronti di un imputato che ignori l'esistenza del processo a suo carico, integrando " una decisione erronea ", non potrebbe non trovare rimedio attraverso il gravame dell'appello. Proprio questa, del resto, e' l'ipotesi prevista dall'art. 604, comma sesto, cod. proc. pen., il quale, se l'imputato ha impugnato per rinunciare all'amnistia, consente al giudice d'appello di decidere nel merito.