Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - NECESSITA' DEL PREVIO ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE DEL SOGGETTO - MANCATA ESTENSIONE AI CASI DI ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ARTT. 102, 109. - COST., ART. 3.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` proposta in via meramente astratta e ipotetica, ovvero quando il giudice a quo ometta di scegliere la norma da applicare nel caso concreto. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 102 e 109 del cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 146/1985, 182/1984, 115/1983.
Riguarda ancheart. 109 Codice penale
ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - PRESUNZIONE DI LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 c.p., sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la declaratoria di abitualita' del delitto sia subordinata al previo accertamento giudiziale della pericolosita' sociale del soggetto, in quanto tale previsione non contrasta con la finalita' rieducativa della pena. - O. n. 19/1984.
sentenza 22/1985massima n. 10698 ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - ABITUALITA' NEL DELITTO PRESUNTA DALLA LEGGE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. nn. 168/1972, 139/1982 e 140/1982.
sentenza 19/1984massima n. 15787 SENT. 140/82 - MISURE DI SICUREZZA - DELINQUENTE ABITUALE - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 25 COST. - INSUSSISTENZA.
La riserva di legge sancita nell'art. 25, ultimo comma, Cost., demanda alla competenza esclusiva del legislatore la determinazione degli elementi costitutivi delle fattispecie condizionanti l'applicazione delle misure di sicurezza: sicche` rientra nella discrezionalita` del legislatore stesso anche lo stabilire se e quali spazi sia opportuno riservare all'accertamento ed alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso concreto. E' agevole riconoscere il fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosita` criminale che si esprime nell'abitualita` nel delitto. In essa, il giudizio prognostico - e quindi fondato, anche testualmente (art. 203 c.p.) su criteri probabilistici - circa la commissione di nuovi fatti di reato da parte del soggetto in esame e` desunto non dalla semplice reiterazione di fatti delittuosi gia` giudizialmente accertati e ritenuti di una certa gravita` (in ragione della pena complessiva irrogata), ma dal trovarsi, essi fatti, in un rapporto temporale siginificativo ai fini di tale giudizio e dall'essere, in quanto della stessa indole, rivelatori di un'identica, specifica capacita` criminale. E' quindi ragionevole - come la Corte ha gia` avuto modo di rilevare (cfr. sentt. nn. 168 del 1962 e 19 del 1974) - che a tale combinazione di elementi la legge attribuisca "generalizzata significazione - al fine della prevenzione criminale" - e che percio` ne tragga - cosi` garantendo anche uguaglianza di trattamento - una regola di giudizio vincolante. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' PRESUNTA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 143/1976.
sentenza 56/1978massima n. 16181 Riguarda ancheart. 109 Codice penale
REATI E PENE - ABITUALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' PRESUNTA - EFFETTI - APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ARTT. 102 E 109, SECONDO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE PER ASSENZA O CONTRADDITTORIETA' DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO DELLA DECISIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La circostanza che il legislatore preveda come obbligatoria l'adozione di un provvedimento, in relazione al verificarsi di ipotesi astrattamente previste, non comporta, di per se' violazione dell'art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati poiche' anche in tal caso e' pur sempre possibile individuare il processo logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla soluzione delle questioni sottoposte al suo esame attraverso l'enunciazione della sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento (nella specie trattasi degli artt. 102 e 109 c.p., relativi alla abitualita' presunta dalla legge). Le pronunzie che il giudice e' chiamato ad emettere - ai sensi, rispettivamente, degli artt. 109 e 204 c.p. - circa la abitualita' nel reato del soggetto e l'applicabilita' al medesimo delle misure di sicurezza, non hanno necessariamente lo stesso contenuto e sono suscettibili di autonoma motivazione. Per vero, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale presunta dalla legge, di cui all'art. 102, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistono i presupposti di fatto richiesti per la dichiarazione (specie, gravita', numero delle condanne e tempo in cui sono state pronunciate) rimanendo sottratta ad ogni suo apprezzamento l'indagine sulla sussistenza di una pericolosita' sociale del soggetto; laddove nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 204 c.p. l'indagine del giudice va rivolta ad accertare se chi ha commesso il fatto sia in concreto persona socialmente pericolosa, ai sensi dell'art. 203 c.p., e cio' anche se si tratti di soggetto da dichiarare delinquente abituale secondo quanto disposto dall'art. 102 c.p. - S. nn. 68/1967, 64/1970, 4/1970, 89/1972.
Riguarda ancheart. 109 Codice penale
REATI E PENE - ABITUALITA' NEL DELITTO PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'artt. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., gia' dichiarata da questa Corte non fondata con sent. n. 168 del 1972 e manifestamente infondata con ord. n. 44 del 1973.
MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che percio', se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi e' gia' previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalita' dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.
Riguarda ancher.d. 1398/1930art. 109 Codice penaleart. 204 Codice penaleart. 217 Codice penaleart. 103 Codice penaleart. 105 Codice penalee altri 1
MISURE DI SICUREZZA - ASSOLVONO ANCHE ALLA FUNZIONE DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 27 della Costituzione si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di sicurezza, proprio perche' queste ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., riguardo all'automatica irrogazione della misura di sicurezza (colonia agricola o casa di lavoro) per effetto della dichiarazione di professionalita' od abitualita' nel reato, prevista in combinato disposto dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, nn. 1 e 2, e 217 cod. pen., in base all'assunto che le misure di sicurezza, se ed in quanto correlate a fatti-reati, sarebbero in contraddizione con le "finalita' educative". Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 68 del 1967.
Riguarda ancheart. 204 Codice penaler.d. 1398/1930art. 103 Codice penaleart. 105 Codice penaleart. 109 Codice penaler.d. 1398/1930e altri 1
MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.
Col prevedere negli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale (combinato disposto), l'irrogazione automatica della misura di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, il legislatore, nell'ambito della discrezionalita' consentitagli, ha ritenuto di attribuire generalizzata significazione, al fine della prevenzione criminale, agli elementi dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che tale uniforme significazione di pericolosita' giustifica l'adottata identica regola di giudizio: non certo in contrasto con il principio di eguaglianza, bensi' al fine di farne applicazione.
Riguarda ancheart. 103 Codice penaleart. 217 Codice penaleart. 204 Codice penaler.d. 1398/1930art. 105 Codice penaleart. 109 Codice penalee altri 1
REATI E PENE - ABITUALITA' NEL DELITTO PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI ABITUALITA' RITENUTA DAL GIUDICE EX ART. 103 - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del codice penale, gia' dichiarata non fondata con sent. n. 168 del 21 novembre 1972.
REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - ABITUALITA' PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 27, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La presunzione di pericolosita' esprime le valutazioni, desunte da comune esperienza, secondo indicazioni sociocriminologiche discrezionalmente apprezzate dal legislatore, le quali alla reiterazione di fatti criminosi, gia' accertati a seguito di processi penali, danno significato di probabilita' o temibilita' di un ulteriore futuro comportamento criminoso. E cio' anche al fine dell'applicazione, con provvedimento del giudice, di misure di sicurezza, le quali ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., il quale esclude che il giudice proceda al concreto accertamento della pericolosita' sociale di chi ope legis deve essere considerato dedito abitualmente al delitto. Cfr.: sentt. n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967.
REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - ABITUALITA' NEL DELITTO PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI ABITUALITA' RITENUTA DAL GIUDICE EX ART. 103 COD. PEN. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' da escludere che, ai sensi dell'art. 102 cod. pen., derivi disparita' di trattamento nei confronti di soggetti che, per i precedenti penali, in relazione al tempo, nonche' alla gravita' ed indole dei delitti commessi, siano passibili di qualificazione penale soggettiva ipso iure - e non a seguito di valutazioni rimesse, caso per caso, al giudice -, rispetto ad ipotesi che per la loro minore rilevanza, desumibile dai criteri indicati dall'art. 103 cod. pen., il legislatore ha ravvisato non suscettibili di generalizzata significazione ai fini di prevenzione criminale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., concernente l'abitualita' presunta, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Riguarda ancheart. 103 Codice penale
REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - COD. PEN., ART. 109 SECONDO COMMA - SOGGETTI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVEDUTE DAGLI ARTT. 102 E 103 COD. PEN. - POSSIBILITA' DI PRONUNZIA IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO L'ESECUZIONE DELLA PENA, SULLA BASE DELLA CONDOTTA GIA' CONSIDERATA NELLA SENTENZA DI CONDANNA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO E SECONDO COMMA, E 27, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 109, secondo comma, cod. pen., col riferire l'accertamento della qualita' di delinquente abituale allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronunzia della condanna, ha inteso sottrarre il trattamento del condannato a successive evenienze, a ritardi oppure anche a disfunzioni dell'apparato giudiziario escludendo che da questi eventi possa trarsi vantaggio. Ne' da cio' puo' derivare pregiudizio nei confronti di chi, nel tempo intercorso dopo la condanna, ha dato prova di ravvedimento e di reinserimento nell'ordine sociale, in quanto venga assoggettato tardivamente a restrizioni della liberta' personale anche con l'imposizione di misure di sicurezza, giacche' non mancano nell'ordinamento opportuni temperamenti al rigore di detta disposizione. Essa, pertanto, non contrasta con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di delinquenza abituale, a carico del soggetto che versi nelle condizioni prevedute dalle precedenti disposizioni degli artt. 102 e 103, puo' essere pronunziata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (ovviamente ove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione) sulla base della condotta gia' considerata nella sentenza di condanna, senza che possa tenersi conto della condotta successiva del colpevole.
Riguarda ancheart. 109 Codice penaleart. 103 Codice penale