Art. 147 c.p.Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena

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[1]L'esecuzione di una pena puo' essere differita:

[2]1° se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

[3]2° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica;

[4]3° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi e' modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

[5]Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.

[6]Nel caso indicato nel numero 3°, il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 23 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art147 · fonte su Normattiva