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Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione e' irretrattabile. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche. Fino a quando non sara' effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.

Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 22 marzo 1980

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art6 · fonte su Normattiva