Art. 21 — Competenza e forme del giudizio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1948 al 21 agosto 1981. Leggi il testo vigente →
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede col rito direttissimo. E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1948 al 21 agosto 1981
