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Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede all'estero disponibilita' o attivita' di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge - costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto - e' tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali, versando presso aziende od istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel comma precedente rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto. Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma, entro i termini ivi fissati, e' punito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge. Si applicano anche gli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge medesimo.
Testo in vigore dal 4 maggio 1976 al 12 agosto 1976
