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Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede all'estero disponibilita' o attivita' di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge - costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto - e' tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali, versando presso aziende od istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1 L'osservanza delle prescrizioni contenute nel comma precedente rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto. Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma, entro i termini ivi fissati, e' punito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge. Si applicano anche gli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge medesimo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 10 agosto 1976, n. 543, convertito senza modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n. 689, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di tre mesi, stabilito per la dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, e' prorogato al 19 novembre 1976".

Testo in vigore dal 12 agosto 1976 al 10 ottobre 1976

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 655/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Il diritto di difesa - garantito dall'art. 24 Cost., soltanto dal momento dell'instaurazione del procedimento penale o dal momento in cui l'indizio di reato si soggettivizza nei confronti di una determinata persona - non può essere, per ciò, invocato per comportamenti in relazione ai quali il soggetto non è ancora imputato od indiziato di reità e che, comunque, non costituiscono, in sé considerati, autodenuncia o confessione di reati: come nel caso della dichiarazione di disponibilità, costituite all'estero, prescritta dalla L. 159/1976, che non comporta una siffatta autodenuncia in quanto tra la costituzione di tali disponibilità e la commissione di altri reati (contrabbando, falso..) esiste un rapporto di semplice eventualità di fatto e non di necessaria conseguenzialità.(Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 L. 30/4/1976 n. 159 e successive modificazioni in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione). - cfr. S.n. 236/1984.

    Art. 24 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 194/1988

    Altra decisione
    18 febbraio 1988

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 3 cost. · Art. 502 c.p.p. · Art. 3 Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/1985

    Questione inammissibile
    4 novembre 1985

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d), e quinto comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159 - nel testo sostituito dall'art. 3 l. 8 ottobre 1976, n. 689 - sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che l'impugnata norma imponendo ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti nei pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di dichiararne il possesso e ricollegando all'osservanza di tali prescrizioni il solo esonero dalle sanzioni amministrative e non anche da quelle penali, darebbe luogo ad una autodenuncia per il delitto di contrabbando doganale, in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, è stata già dichiarata inammissibile sul rilievo che non vi è alcun rapporto di conseguenzialità necessaria tra il possesso illecito del natante all'estero da parte del residente ed il reato di contrabbando doganale, il quale rappresenta una semplice eventualità di fatto conseguente all'introduzione dell'imbarcazione ed alla sua utilizzazione nel territorio dello Stato in epoca precedente alla dichiarazione imposta dalla norma impugnata. - S. n. 236/1984.

    Art. 24 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie · Art. 3 Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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