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Chiunque alla data del ((3 dicembre 1976)) possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilita' valutarie o attivita' di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, e' tenuto, con le modalita' stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il ((3 dicembre 1976)) ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

  • a)cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilita' valutarie liquide e trasferibili;
  • b)depositare ai sensi dell'art. 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro per il commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facolta' di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilita' valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita; 2 c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilita' valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attivita' costituenti investimenti diretti;
  • d)vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attivita' mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilita' valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attivita' sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprieta' a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalita' stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti. Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri. E' concessa facolta' di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte. L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere a), c) e d) o al deposito di cui alla lettera b) e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera d). L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse e' punito con la multa fino a lire 500 mila ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilita' o attivita' di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 ottobre 1976, n. 689

2

La L. 8 ottobre 1976, n. 689, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "E' tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 30 aprile 1976, n. 159".

Testo in vigore dal 20 novembre 1976 al 1 gennaio 1977

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 655/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Il diritto di difesa - garantito dall'art. 24 Cost., soltanto dal momento dell'instaurazione del procedimento penale o dal momento in cui l'indizio di reato si soggettivizza nei confronti di una determinata persona - non può essere, per ciò, invocato per comportamenti in relazione ai quali il soggetto non è ancora imputato od indiziato di reità e che, comunque, non costituiscono, in sé considerati, autodenuncia o confessione di reati: come nel caso della dichiarazione di disponibilità, costituite all'estero, prescritta dalla L. 159/1976, che non comporta una siffatta autodenuncia in quanto tra la costituzione di tali disponibilità e la commissione di altri reati (contrabbando, falso..) esiste un rapporto di semplice eventualità di fatto e non di necessaria conseguenzialità.(Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 L. 30/4/1976 n. 159 e successive modificazioni in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione). - cfr. S.n. 236/1984.

    Art. 24 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 194/1988

    Altra decisione
    18 febbraio 1988

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 3 cost. · Art. 502 c.p.p. · Art. 3 Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/1985

    Questione inammissibile
    4 novembre 1985

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d), e quinto comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159 - nel testo sostituito dall'art. 3 l. 8 ottobre 1976, n. 689 - sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che l'impugnata norma imponendo ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti nei pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di dichiararne il possesso e ricollegando all'osservanza di tali prescrizioni il solo esonero dalle sanzioni amministrative e non anche da quelle penali, darebbe luogo ad una autodenuncia per il delitto di contrabbando doganale, in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, è stata già dichiarata inammissibile sul rilievo che non vi è alcun rapporto di conseguenzialità necessaria tra il possesso illecito del natante all'estero da parte del residente ed il reato di contrabbando doganale, il quale rappresenta una semplice eventualità di fatto conseguente all'introduzione dell'imbarcazione ed alla sua utilizzazione nel territorio dello Stato in epoca precedente alla dichiarazione imposta dalla norma impugnata. - S. n. 236/1984.

    Art. 24 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie · Art. 3 Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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