Art. 75 — Multa proporzionale
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[1]Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:
[2]1° con la multa da L. 250 a L. 500 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena e' aumentata da L. 50 a L. 200 per ogni chilogramma in piu';
[3]2° con la multa da L 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena e' aumentata da L. 100 a L. 500 per ogni chilogramma, in piu';
[4]3° con la multa da L. 50 a L. 100 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena e' alimentata da L. 5 a L. 10 per ogni chilogramma, in piu'.
[5]La multa stabilita nel numero 2° e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945
