Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 75 — Multa proporzionale

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[1]Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:

[2]1° con la multa da L. 250 a L. 500 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena e' aumentata da L. 50 a L. 200 per ogni chilogramma in piu';

[3]2° con la multa da L 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena e' aumentata da L. 100 a L. 500 per ogni chilogramma, in piu';

[4]3° con la multa da L. 50 a L. 100 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena e' alimentata da L. 5 a L. 10 per ogni chilogramma, in piu'.

[5]La multa stabilita nel numero 2° e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art75 · fonte del testo