Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 75 — Multa proporzionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]((Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:

  • 1)con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogramma in piu';
  • 2)con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogramma in piu'.

[2]La multa stabilita nel numero 2) e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco)).

Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945. 54 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: 1°aggiunto: 1) con la multa da L. tolto: 250 aggiunto: 500 a L. tolto: 500 aggiunto: 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammatolto: :aggiunto: ; se lo supera, la pena e' aumentata da L. tolto: 50 aggiunto: 100 a L. tolto: 200 aggiunto: 400 per ogni chilogramma in piu';

tolto: 2°aggiunto: 2) con la multa da L tolto: 300aggiunto: . 600 a L. tolto: 600 aggiunto: 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammatolto: :aggiunto: ; se lo supera, la pena e' aumentata da L. tolto: 100 aggiunto: 10 a L. tolto: 500 aggiunto: 20 per ogni chilogrammatolto: , in piu';

tolto: 3° con la multa da L. 50 a L. 100 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena e' alimentata da L. 5 a L. 10 per ogni chilogramma, in piu'. aggiunto: in piu'.

La multa stabilita nel numero tolto: 2° aggiunto: 2) e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art75 · fonte del testo