Art. 75 — Multa proporzionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945. Leggi il testo vigente →
[1]((Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:
- 1)con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogramma in piu';
- 2)con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogramma in piu'.
[2]La multa stabilita nel numero 2) e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco)).
Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945
