Art. 75 — Multa proporzionale
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[1]Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:
- 1)((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3));
- 2)con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in piu';
- 3)con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena e' aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in piu'.
[2]La multa stabilita nel n. 2 e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1971 al 1 gennaio 1973
