Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 75 — Multa proporzionale

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[1](( Fuori dei casi preveduti-negli articoli 76, 77 e 79, i1 colpevole di contrabbando e' punito:

  • 1)con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da, L. 100 a L. 400 per ogni chilogrammo in piu';
  • 2)con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo sia per la pena e' aumentata da L. 200 a L. 1000 per ogni chilogrammo in piu';
  • 3)con la multa da L. 100 a L. 200 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena e' aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogrammo in piu'.

[2]La multa stabilita al numero 2) e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco)).

Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 6 giugno 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945. 6 parole tolte, 48 parole aggiunte in 5 capoversi.

Fuori dei casi prevedutiaggiunto: -negli articoli 76, 77 e 79, tolto: il aggiunto: i1 colpevole di contrabbando e' punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il tolto: chilogramma aggiunto: chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata daaggiunto: , L. 100 a L. 400 per ogni tolto: chilogramma aggiunto: chilogrammo in piu';

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il tolto: chilogramma aggiunto: chilogrammo; se lo sia per la pena e' aumentata da L. 200 a L. 1000 per ogni chilogrammo in piu';

aggiunto: 3) con la multa da L. 100 a L. 200 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo superatolto: , la pena e' aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni tolto: chilogramma aggiunto: chilogrammo in piu'.

La multa stabilita tolto: nel aggiunto: al numero 2) e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art75 · fonte del testo