Art. 75 — Multa proporzionale
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[1](( Fuori dei casi preveduti-negli articoli 76, 77 e 79, i1 colpevole di contrabbando e' punito:
- 1)con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da, L. 100 a L. 400 per ogni chilogrammo in piu';
- 2)con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo sia per la pena e' aumentata da L. 200 a L. 1000 per ogni chilogrammo in piu';
- 3)con la multa da L. 100 a L. 200 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena e' aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogrammo in piu'.
[2]La multa stabilita al numero 2) e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco)).
Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 6 giugno 1946
