Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 75 — Multa proporzionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1946 al 30 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

[1]((Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:

  • 1)con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 500 a L. 1500 per ogni chilogrammo in piu';
  • 2)con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in piu';
  • 3)con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena e' aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in piu'.

[2]La multa stabilita nel n. 2 e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco)).

Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 30 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1946

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1945 al 6 giugno 1946. 20 parole tolte, 19 parole aggiunte in 5 capoversi.

Fuori dei casi prevedutitolto: - negli articoli 76, 77 e 79, tolto: i1 aggiunto: il colpevole di contrabbando e' punito:

1) con la multa da L. tolto: 500 aggiunto: 2000 a L. tolto: 1000 aggiunto: 4000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata datolto: , L. 100 aggiunto: L. 500 a L. tolto: 400 aggiunto: 1500 per ogni chilogrammo in piu';

2) con la multa da L. tolto: 600 aggiunto: 2500 a L. tolto: 1200 aggiunto: 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo tolto: sia per aggiunto: supera, la pena e' aumentata da L. tolto: 200 aggiunto: 1000 a L. tolto: 1000 aggiunto: 4000 per ogni chilogrammo in piu';

3) con la multa da L. tolto: 100 aggiunto: 300 a L. tolto: 200 aggiunto: 600 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena e' aumentata da L. tolto: 10 aggiunto: 30 a L. tolto: 20 aggiunto: 60 per ogni chilogrammo in piu'.

La multa stabilita tolto: al numero 2) aggiunto: nel n. 2 e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati tolto: del aggiunto: dal tabacco o di succedanei del tabacco.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art75 · fonte del testo