Art. 75 — Multa proporzionale
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[1]((Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:
- 1)con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 500 a L. 1500 per ogni chilogrammo in piu';
- 2)con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in piu';
- 3)con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena e' aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in piu'.
[2]La multa stabilita nel n. 2 e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco)).
Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 30 gennaio 1971
