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Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, e' concessa a decorrere dal 1 luglio 1959, una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44. Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. ((L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:

  • a)non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
  • b)e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
  • c)non compete per le pensioni pagabili all'estero)). 1 Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette. L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari. La corresponsione della suddetta indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale gia' percepiscono la medesima indennita'. Qualora pero' quest'ultima indennita' risultasse meno favorevole, se ne dovra' sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennita' integrativa speciale annessa alla pensione. La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per l'esercizio 10 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 marzo 1960, n. 185

1

La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.

Testo in vigore dal 23 marzo 1960 al 6 agosto 1960

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 517/2000

    Questione inammissibile
    21 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità - per erroneità del presupposto ermeneutico da cui muove il rimettente - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959 e 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 impugnati, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevederebbero un generalizzato divieto di cumulo tra indennità integrative speciali in presenza di più retribuzioni o trattamenti di quiescenza o di retribuzione e pensione. Va, infatti, osservato che: a) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, l'interpretazione contestata è ancora oggi - nonostante la sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti 3 gennaio 2000 - tutt'altro che maggioritaria o prevalente, sicché il rimettente avrebbe potuto scegliere un'interpretazione diversa, tanto più tenendo conto delle conseguenze ricollegabili alla cessazione di efficacia del suddetto divieto generalizzato derivante dalle sentenze di questa Corte n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992; b) la disposizione di cui all'art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959 non è più in vigore in quanto è stata sostituita dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che, a sua volta, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalle sentenze n. 566 del 1989 e 494 del 1993; c) l'art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è irrilevante ai fini della prospettata questione in quanto non ha contenuto autonomo e, presupponendo l'esistenza di un divieto di cumulo valido ed operante, non può più riguardare l'indennità integrativa speciale. - V. sentenze nn. 566/1989 e 232/1992 ove è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di un limite al di sotto del quale il divieto di cumulo tra indennità integrative speciali non può operare. - V. sentenze nn. 566/1989 e 494/1993 nonchè ordinanza n. 438/1998 sulla espunsione dal sistema dell'art. 2, comma settimo, della legge n. 324 del 1959. L.T.

    Art. 36 cost. · Art. 2 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 130 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 438/1998

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 136 Cost., degli artt. 1, comma quarto, e 2, commi sesto e settimo, della legge 27 maggio 1959, n. 324, entrambi impugnati in quanto assunti a fondamento normativo del principio di diritto, affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nelle sentenze nn. 100/C del 1994 e 39/40/QM del 1997, - e dall'autorità rimettente considerato diritto vivente - secondo il quale il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali e della corresponsione della tredicesima mensilità nei riguardi dei titolari di pensione o di assegno rinnovabile che prestino opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, deve ritenersi - nonostante le sentenze della Corte costituzionale, con le quali è stato riconosciuto costituzionalmente illegittimo, per la mancata correlazione al superamento di un minimo di retribuzione per la nuova attività esplicata - ancora vigente. Al riguardo, premesso che - in base a quanto affermato in altre occasioni - non è consentito alla Corte fornire l'interpretazione autentica o l'eventuale correzione delle proprie precedenti decisioni, va rilevato che l'art. 2, commi sesto e settimo, della legge n. 324 del 1959, è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma (art. 99, commi secondo e quinto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale ' in parte qua', e che non è ammissibile l'esame degli anche evocati artt. 1, comma quanto, della legge n. 324 del 1959 e 130 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio nel corso del quale essi sono stati denunciati non concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennità integrativa speciale non ha più la caratteristica di effettiva accessorietà. - Sulla impossibilità, per la Corte costituzionale, di fornire interpretazione autentica o correzioni delle proprie precedenti decisioni, v. S. nn. 295/1991 e 524/1990. Riguardo al divieto di cumulo delle indennità integrative e di corresponsione della tredicesima mensilità, oggetto delle attuali questioni, v. poi S. nn. 204/1992 e 566/1989, 376/1994, 494/1993 e 232/1992. Ed infine, circa le caratteristiche attuali dell'indennità integrativa speciale, v. S. nn. 243/1993 e 115/1990. red. S. Pomodoro

    Art. 36 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 2 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 221/1995

    Questione infondata
    1 giugno 1995

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V., in termini, O. n. 447/1994. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1960

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1959 al 23 marzo 1960. 87 parole tolte, 16 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) tolto: e' corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

tolto: b) e' dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita' inferiori alle lire 18.000 mensili lorde;

tolto: c) non e' aggiunto: non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;

tolto: daggiunto: b) e' esente da tolto: ritenute erariali aggiunto: qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementareaggiunto: ;

aggiunto: c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 marzo 1960, n. 185

    La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324~art2 · fonte del testo