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L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dallo articolo 4 della legge stessa, e' a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonche' gli enti erogatori delle indennita' di buonuscita o di previdenza o di anzianita' comunque denominata, fermo restando il diritto al consequenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e cio' in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie. Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonche' il maggiore importo corrisposto a titolo di indennita' di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa. Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo. All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1971 al 11 giugno 1981
