Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1976 al 16 aprile 1981. Leggi il testo vigente →

Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi puo' chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorche' la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi. I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per meta' del loro ammontare. Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonche' quelli previsti dallo articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro ammontare. Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori. Le somme gia' pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti. All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Testo in vigore dal 15 novembre 1976 al 16 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 49/1981

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1981

    L'art.1, ultimo comma, della legge 12.11.1976 n.751, il quale prevede l'abolizione della detrazione di L. 36.000, qualora abbia un reddito suo proprio il coniuge del lavoratore dipendente, con reddito personale non superiore a 4.000.000, concerne una fattispecie diversa da quella esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.179 del 1976, riguardante la dichiarazione di illegittimita` di norme che prevedevano l'imputazione dei redditi della moglie al marito, quale unico soggetto passivo dell'imposta (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art.1 della l. 12.11.1976). - cfr. S.n. 179/1976.

    Art. 1 Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria · Art. 4 Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/1990

    Questione infondata
    26 febbraio 1990

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 76/1983, O. n. 114/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 114/1989

    Questione infondata
    16 marzo 1989

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 76/1983, O. n. 542/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1976-11-12;751~art1 · fonte su Normattiva