Art. 1
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Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria. La determinazione dei territori stessi sara' fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1952, n. 339
6La L. 2 aprile 1952, n. 339 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' tenuto a rimborsare all'espropriato, entro sessanta, giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo la reale immissione in possesso, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante."
Testo in vigore dal 9 maggio 1952 al 1 gennaio 2002
