Art. 13 — Commissione interregionale
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I criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale.
Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 17 gennaio 1990
