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((Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi. La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge. Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi. I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti. Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina)).

Testo in vigore dal 29 ottobre 1950 al 9 maggio 1952

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 52/1973

    Parametro
    30 aprile 1973

    dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444, in quanto assoggettino ad esproprio terreni compresi nella quota non espropriabile di 300 ettari. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla inclusione, nella anzidetta quota, di terreni gravati da usufrutto vitalizio a f…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

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  • Sentenza n. 106/1969

    Parametro
    26 giugno 1969

    d ichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, nn. 994 e 995, proposta dal tribunale di Cosenza, con ordinanza 7 febbraio 1968 in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, avente per oggetto "Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici conter…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 5 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

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  • Sentenza n. 70/1969

    Parametro
    9 aprile 1969

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, nn. 1475 e 1490, proposta dal tribunale di Cosenza in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione con ordinanze del 21 novembre 1962 e del 7 giugno 1967. Così deciso in Roma, nella…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 5 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

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Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 29 ottobre 1950. 98 parole tolte, 149 parole aggiunte.

tolto: Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprieta' privata, suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprieta' situate fuori del territorio indicato nell'art. 1, appartengono, aaggiunto: Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi. La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, aggiunto: anche se in comunione o protolto: - indiviso a singole persone o societa' che, al 15 novembre 1949, avevano piu' di trecento ettari aggiunto: indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge. Le norme tolto: del comma precedente aggiunto: dei commi precedenti si applicano anche ai beni aggiunto: costituiti in enfiteusi. tolto: Sono esclusi dal computo i aggiunto: I terreni trasferiti a causa di morte tolto: a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949tolto: , fino alla entrata in vigore della presente leggetolto: . I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a societa' possono essere totalmente espropriati aggiunto: ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti. Resta impregiudicato il diritto tolto: dell'Opera aggiunto: degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del tolto: Ministro per l'agricoltura e per le foreste. L'Opera puo' essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le aggiunto: Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali tolto: e' divenuta comunque proprietaria aggiunto: siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art2 · fonte del testo