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Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprieta' privata, suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprieta' situate fuori del territorio indicato nell'art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso a singole persone o societa' che, al 15 novembre 1949, avevano piu' di trecento ettari. Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi. Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino alla entrata in vigore della presente legge. I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a societa' possono essere totalmente espropriati. Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. L'Opera puo' essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a permutare i terreni, dei quali e' divenuta comunque proprietaria, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina.

Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 29 ottobre 1950

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 52/1973

    Parametro
    30 aprile 1973

    dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444, in quanto assoggettino ad esproprio terreni compresi nella quota non espropriabile di 300 ettari. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla inclusione, nella anzidetta quota, di terreni gravati da usufrutto vitalizio a f…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

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  • Sentenza n. 106/1969

    Parametro
    26 giugno 1969

    d ichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, nn. 994 e 995, proposta dal tribunale di Cosenza, con ordinanza 7 febbraio 1968 in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, avente per oggetto "Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici conter…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 5 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

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  • Sentenza n. 70/1969

    Parametro
    9 aprile 1969

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, nn. 1475 e 1490, proposta dal tribunale di Cosenza in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione con ordinanze del 21 novembre 1962 e del 7 giugno 1967. Così deciso in Roma, nella…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 5 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

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Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art2 · fonte del testo