Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Art. 45 — Autorizzazione di spesa
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E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:
- a)lire 2.000 milioni per l'attuazione delle lniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonche' per l'attuazione dell'articolo 3;
- b)lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;
- c)lire 3.200 milioni per l'escuzione e e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;
- d)lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;
- e)lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;
- f)lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;
- g)lire 11.000 milioni per la concessione del contributi previsti dall'articolo 9;
- h)lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;
- i)lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;
- j)lire 21.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;
- k)lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi, di cui al sesto comma dell'articolo 12;
- l)lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 131;
- m)lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;
- n)lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;
- o)lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;
- p)lire,20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;
- q)lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;
- r)lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;
- s)lire 8.000 milioni per gli Interventi di cui all'articolo 19;
- t)lire 23.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;
- u)lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;
- v)lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;
- w)lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali di cui all'articolo 28;
- z)lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;
- aa)lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;
- bb)lire 3.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale Istituto dall'articolo 32;
- cc)lire 23.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento Comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;
- dd)lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;
- cc)lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.
Testo in vigore dal 9 novembre 1966 al 30 novembre 1969
