Art. 22 — Iscrizione alla Cassa
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L'iscrizione alla cassa e' obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuita',ai sensi dello articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319. L'iscrizione alla cassa avviene tanto d'ufficio,con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato,quanto su domanda,ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuita'. L'iscritto,in caso di omessa domanda,e' tenuto a pagare una penalita' pari ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo. Il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni,e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare,se necessario,i criteri per accertare l'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 2,primo comma,della legge 22 luglio 1975,n.319. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento,dei consigli regionali,della Corte costituzionale,del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con piu' di 50.000 abitanti sono esonerati,durante il periodo di carica,dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica,rivalutato a norma dell' articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all' articolo 10, rapportato al reddito stesso,nonche' il contributo di cui allo articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui allo articolo 2,quarto comma. Non e' ammessa l'iscrizione alla cassa per gli avvocati e i procuratori che,quali iscritti agli elenchi speciali,esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego. L'iscrizione alla cassa e' facoltativa per i praticanti procuratori abilitati al patrocinio. L' articolo 3 della legge 22 luglio 1975,n.319,e' cosi' modificato: "La giunta esecutiva della cassa,sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati,puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio,rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali,entro il medesimo termine,detta continuita' non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci'".
Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983
