Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORD. N. 377/89 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO CONDANNATO PER DETERMINATI DELITTI CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - APERTURA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - D.P.R. 1O.1.1957, N. 3, ART. 85; R.D. 3.3.1934, N. 383, ART. 247, NEL TESTO SOSTITUITO CON L. 27.6.1942, N. 851. - COST., ARTT. 3, 4, 24, 35, 97, 113.
Sono manifestamente inammissibili in quanto le norme denunziate dal giudice "a quo" sono state dichiarate illegittime con precedente sentenza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 85 d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, impugnata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. - sotto il profilo che si prevede la destinazione di diritto dell'impiegato condannato per determinati delitti con sentenza passata in giudicato, escludendo l'accertamento del procedimento disciplinare, e, quindi, prescludendo in danno della pubblica amministrazione, l'esercizio dei poteri disciplinari e la relativa autonoma valutazione del fatti. - v. S. n. 971/1988.
Riguarda ancheart. 247 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE PUBBLICO - CONDANNA PENALE PASSATA IN GIUDICATO - DESTITUZIONE DI DIRITTO DALL'IMPIEGO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` delle questioni che investono norme aventi tutte per oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati, con sentenza passata in giudicato, in quanto, per argomenti, profili e parametri, tali questioni sono assolutamente identiche a quelle gia` esaminate e dichiarate inammissibili perche` implicanti scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost., degli artt. 7 d.lgs.C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207, 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 57, lett. a, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 1 l. 13 maggio 1975, n. 157). - S. n. 270/1986
Riguarda ancheart. 57-letta d.P.R. 761/1979art. 1 legge 157/1975
IMPIEGO PUBBLICO - SANZIONI DISCIPLINARI - DESTITUZIONE DI DIRITTO, A SEGUITO DI CONDANNA PENALE, DEI PUBBLICI DIPENDENTI - ASSENZA DI UN PREVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono inammissibili - in quanto identiche per argomenti, profili e parametri ad altre gia` decise con pronuncia di inammissibilita` - le questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 66, lett. a, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; 41 l. 5 marzo 1961, n. 90, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.). - S. n. 270/1986.
Riguarda ancheart. 66-letta d.P.R. 1229/1959art. 57 d.P.R. 761/1979art. 41 legge 90/1961
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 85, D.P.R. 10 GENNAIO 1957 N. 3. - ARTT. 3, 24, 25 E 97 COST.
La questione di legittimita` costituzionale concernente la destituzione di diritto del pubblico dipendente - gia` dichiarata inammissibile con sent. n. 270/1986 - va dichiarata, in mancanza di ragioni o prospettazioni nuove, manifestamente inammissibile con reiterato invito al legislatore di procedere in tempi brevi ad un'attenta riconsiderazione dei valori in gioco e dei connessi problemi. (Manifesta inammissibilita` della questione di legitti- mita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost. e relativa all'art. 85, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte in cui, nei confronti del pubblico dipendente condan- nato per determinati reati, prevede la sanzione della destitu- zione di diritto).
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) -DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI -DESTITUZIONE DALL'IMPIEGO PER EFFETTO DI CONDANNE PENALI -NECESSITA' DI "RAZIONALIZZARE" IL SISTEMA - SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INVITO AL LEGISLATORE A PROVVEDERE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97, 113 ed altresi' agli artt. 4 e 35 Cost. - degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 41 l. 5 marzo 1961, n. 90; 8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; nonche' dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i quali sanciscono la destituzione di diritto dall'impiego per il dipendente pubblico che sia stato condannato per determinati reati o che abbia subito condanna implicante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Anche in campo amministrativo, infatti, si configura l'esigenza di adottare criteri normativi idonei alla commisurazione delle misure sanzionatorie, in dipendenza di irrevocabile condanna penale, con conseguente necessita' di distinguere, da caso a caso, ma al raggiungimento di tale scopo di riequilibrio normativo e di razionalizzazione del sistema, e' chiamato il solo legislatore mediante l'apprestamento di omogenei e ben identificati rimedi esaustivi, secondo principi gia' nei termini essenziali dettati dalla legge- quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983: artt. 1; 2, n. 7; 4; 22), auspicandosi al riguardo, che lo stesso proceda anche all'attento riesame dei valori oggetto di tutela. - S. nn. 95/1967; 50/1980; 52, 105 e 234/1985.
Riguarda ancheart. 41 legge 90/1961art. 8 d.P.R. 737/1981art. 247 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)