Corte di cassazione · Massimario

Associazioni e fondazioni

Voce 023 della classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 15 aprile 2025 al 5 marzo 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso)14 massime
  • Associazioni riconosciute2 massime

Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4955/2026

    Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) › Rapporti esterni › Rappresentanza

    Avviso di accertamento nei confronti di associazione non riconosciuta - Cartella di pagamento notificata al legale rappresentante - Legittimità - Preventiva emissione di atto impositivo nei suoi confronti - Necessità - Esclusione - Diritto di difesa - Contestazione della pretesa originaria - Modalità.

    La cartella esattoriale relativa a un atto di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta è legittimamente notificata al suo legale rappresentante, anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto coobbligato solidale, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, qualora la notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 678143-01Rassegna di marzo 2026, p. 334Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi · Art. 62 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Riscossione imposte sul reddito e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3745/2026

    Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) › Rapporti esterni › Responsabilità di chi agisce per l'associazione

    Obbligazioni ex lege - Responsabilità solidale ex art. 38 c.c. - Distribuzione degli oneri probatori.

    Ai fini della responsabilità solidale ex art. 38 c.p.c. per le obbligazioni ex lege gravanti sulle associazioni non riconosciute, quali i debiti d'imposta, colui che la invoca è tenuto a provare gli elementi da cui desumere la qualità, in capo all'agente, di rappresentante e/o di gestore di tutta o parte dell'attività dell'associazione, mentre su chi è chiamato a rispondere dell'obbligazione grava l'onere di dimostrare la propria estraneità alla gestione dell'ente.

    Rv. 678028-01Rassegna di febbraio 2026, p. 132Art. 38 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33334/2025

    Associazioni riconosciute › Estinzione › Devoluzione dei beni

    Successione ex lege delle Regioni agli enti compresi nella tabella B allegata al D.P.R. n. 616 del 1977 - Soppressione dell'Istituto Colosimo - Successione della Regione Campania - A titolo particolare - Oggetto del trasferimento - Attribuzioni modali - Trasferimento - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

    La successione ex lege delle Regioni agli enti compresi nella tabella B allegata al D.P.R. n. 616 del 1977 (nella specie, della Regione Campania all'ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli) deve considerarsi avvenuta a titolo particolare, con conseguente trasferimento alla Regione dei beni e del personale dell'ente, ma non anche dei restanti rapporti obbligatori, sicché l'obbligazione testamentaria modale gravante sull'ente soppresso - anche in assenza di disposizioni di diritto pubblico che la regolino - deve considerarsi estinta per impossibilità sopravvenuta ex lege, consistente nella soppressione dell'ente onerato, della relativa prestazione, non trovando applicazione la disciplina privatistica contenuta negli artt. 676 e 677 c.c., dettati per la successione a causa di morte.

    Classificata anche sotto: Enti pubblici

    Rv. 677206-01Rassegna di dicembre 2025, p. 73Art. 676 c.c. · Art. 677 c.c. · Art. 1256 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 32521/2025

    Associazioni riconosciute › Estinzione › Liquidazione

    Associazione con personalità giuridica - Liquidazione ex artt. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c. - Art. 41 T.U.B. - Applicabilità - Esclusione.

    In caso di liquidazione generale del patrimonio dell'associazione sciolta, compiuta a norma degli art. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall'art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni dell'ente compresi nella procedura di liquidazione.

    Rv. 677100-01Rassegna di dicembre 2025, p. 105Art. 30 c.c. · Art. 51 fallimento · Art. 41 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 201 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 27519/2025

    Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) › Rapporti esterni › Responsabilità di chi agisce per l'associazione

    Responsabilità solidale ex art. 38 c.c. - Onere della prova - Riparto - Obbligazioni tributarie.

    In tema di associazioni non riconosciute, se per le obbligazioni di fonte negoziale l'onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell'interesse dell'associazione compete a chi intenda farne valere in giudizio la responsabilità solidale, per le obbligazioni tributarie - che trovano fonte nella legge - colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente è tenuto a dimostrare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore (in tutto o in parte) dell'attività dell'associazione, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di fornire la dimostrazione della propria estraneità alla gestione dell'ente.

    Rv. 676860-01Rassegna di ottobre 2025, p. 147Art. 38 c.c. · Art. 36 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 27235/2025

    Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) › Scioglimento › Dell'associazione

    Associazione non riconosciuta - Estinzione verificatasi nel corso del giudizio - Perdita della capacità processuale - Esclusione - Rappresentanza dei precedenti organi esponenziali in regime di prorogatio - Sussistenza - Fattispecie.

    Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta nel corso del giudizio non ne determina automaticamente la perdita della capacità processuale, permanendo la stessa in vita quale centro di imputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti, mediante la rappresentanza dei precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo con il quale si censurava il mancato rilievo, da parte del giudice di secondo grado, della carenza di capacità processuale di un'associazione ricorrente a seguito della sua estinzione).

    Rv. 676831-01Rassegna di ottobre 2025, p. 144Art. 36 c.c. · Art. 38 c.c. · Art. 20 c.c. · Art. 42 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27163/2025

    Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) › Rapporti esterni › Responsabilità di chi agisce per l'associazione

    Responsabilità ex art. 38 c.c. - Garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione - Configurabilità - Conseguenze - Applicazione dell'art. 1957 c.c. - Fattispecie.

    La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte).

    Rv. 676571-01Rassegna di ottobre 2025, p. 83Art. 1957 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26544/2025

    Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) › Rapporti esterni › Responsabilità di chi agisce per l'associazione

    Associazione sportiva dilettantistica - Responsabilità ex art. 38 c.c. del componente del consiglio direttivo per le obbligazioni tributarie - Presupposti.

    La responsabilità personale e solidale ex art.38, comma 2, c.c. per le obbligazioni tributarie dell'associazione sportiva dilettantistica, del "semplice" componente del consiglio direttivo, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione fiscale contestata, non è automatica, ma richiede la dimostrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria del compimento di una concreta attività negoziale, svolta nei confronti di terzi per conto dell'ente, tale da creare rapporti obbligatori tra gli stessi.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale)

    Rv. 676646-01Rassegna di ottobre 2025, p. 136Art. 38 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26317/2025

    Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) › Rapporti esterni › Responsabilità di chi agisce per l'associazione

    Associazioni non riconosciute - Responsabilità a fini fiscali del legale rappresentante subentrante - Sussistenza - Onere della prova - Riparto - Fattispecie.

    In tema di associazioni non riconosciute, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica di legale rappresentante - il quale è obbligato a redigere e a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti ex lege dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al debito tributario di un'associazione sportiva dilettantistica, aveva escluso la responsabilità solidale del soggetto che rivestiva la carica di presidente all'epoca della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa, sul presupposto che tale circostanza fosse, invece, sufficiente a far presumere il concreto esercizio dell'attività di direzione dell'associazione stessa, in mancanza di prova contraria).

    Rv. 676449-01Rassegna di settembre 2025, p. 143Art. 38 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21246/2025

    Associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) › Rapporti esterni › Responsabilità di chi agisce per l'associazione

    Associazione non riconosciuta - Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente - Litisconsorzio necessario tra associazione e suo rappresentante - Esclusione - Fondamento.

    Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione e il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 675402-01Rassegna di luglio 2025, p. 380Art. 38 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

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Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 79/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1957 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1957 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal pretore di Venezia in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000. Il Presidente: M…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia