Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impugnazioni civili

Revocazione (giudizio di)

Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario

38 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

38 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11935/2026

    Motivi di revocazione › Dolo › Della parte

    Dolo processuale - Requisiti - Riproduzione della sentenza impugnata nel corso del ricorso - Assenza della relativa intestazione - Insussistenza.

    La riproduzione parziale, nel corpo del ricorso, della sentenza impugnata e non del suo contenuto integrale, non integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., che richiede, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità.

    Rv. 678273-01Rassegna di marzo 2026, p. 423Art. 394 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10386/2026

    Motivi di revocazione › Errore di fatto

    Revocazione di pronuncia della Suprema Corte ex art. 391-bis c.p.c. - Errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c. - Casi esclusi.

    Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare: a) l'errore sul fatto che abbia costituito "terreno di discussione" tra le parti nel giudizio di legittimità; b) l'errore formatosi sulla base dell'interpretazione o valutazione del significato della sentenza impugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modo inesatto; c) l'errore che non sia auto-evidente e, dunque, destinato ad emergere univocamente dal mero confronto tra la sentenza d'appello e quella della Corte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non di fatto.

    Rv. 677690-01Rassegna di marzo 2026, p. 268Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4072/2026

    Motivi di revocazione › Errore di fatto

    Revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione - Errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. - Decisività - Necessità - Fondamento - Provvedimento fondato autonome rationes decidendi - Ricorrenza - Esclusione.

    In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione indefinita dei giudizi, e che non ricorre qualora il provvedimento impugnato si fondi anche su ulteriori ed autonome rationes decidendi, rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.

    Rv. 678039-01Rassegna di febbraio 2026, p. 142Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3031/2026

    Decisione › Sentenza di revocazione › Impugnazioni

    Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Mezzo di gravame - Individuazione ex art. 403, comma 2 c.p.c. - Successive modifiche legislative - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di impugnazione, il mezzo di gravame avverso la sentenza che è stata pronunciata nel giudizio di revocazione è quello previsto originariamente al momento in cui fu pronunciata la sentenza impugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 403, comma 2, c.p.c., senza che possano assumere rilievo le successive modifiche legislative. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello che - applicando erroneamente il termine breve di sei mesi e non quello di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., laddove la sentenza oggetto di revocazione era precedente l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - aveva ritenuto tardivo l'appello proposto nei confronti della decisione sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento resa in data anteriore alla legge n. 69 del 2009).

    Rv. 677291-01Rassegna di febbraio 2026, p. 23Art. 403 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3032/2026

    Decisione sull'istanza di revocazione degli stessi giudici che hanno pronunziato la sentenza impugnata - Incompatibilità - Insussistenza - Limiti.

    La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l'ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo.

    Rv. 677292-01Rassegna di febbraio 2026, p. 23Art. 51 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2187/2026

    Motivi di revocazione › Errore di fatto

    Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Sentenza emessa all'esito - Impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Fondamento.

    La sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l'art. 395 c.p.c. consente d'impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall'errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l'appello, capace di assorbire anche l'errore revocatorio.

    Classificata anche sotto: Procedimenti speciali

    Rv. 677660-01Rassegna di febbraio 2026, p. 91Art. 395 c.p.c. · Art. 445 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1490/2026

    Decisione › Sentenza di revocazione › Impugnazioni

    Ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello e avverso quella che decide l’impugnazione per revocazione di sentenza presupposta - Contemporanea pendenza - Sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riunione - Esclusione - Fondamento - Passaggio in giudicato della sentenza sulla revocazione - Conseguenze.

    I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.

    Rv. 677673-01Rassegna di gennaio 2026, p. 76Art. 335 c.p.c. · Art. 398 c.p.c. · Art. 336 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1267/2026

    Motivi di revocazione › Errore di fatto

    Revocazione per errore di fatto nella valutazione di questioni processuali - Carattere implicito di tale valutazione - Configurabilità dell'errore - Limiti - Fattispecie La configurabilità dell'errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni processuali, ai fini della revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non può ritenersi esclusa allorché tale valutazione sia implicita, in quanto anche in tale ipotesi la valutazione (pur non espressa) del giudice ben può eventualmente essere inficiata da una percezione inesatta dello stato del processo, risultante in modo incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che lo stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio.

    (Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad errore revocatorio la mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata, desumibile dall'implicita decisione di tempestività del ricorso per cassazione).

    Rv. 677791-01Rassegna di gennaio 2026, p. 94Art. 395 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 477/2026

    Motivi di revocazione › Ritrovamento e scoperta di documenti decisivi impugnazioni civili › Revocazione (giudizio di) › Motivi di revocazione › Ritrovamento e scoperta di documenti decisivi

    Art. 395, n. 3 c.p.c. - Preesistenza del documento alla decisione impugnata - Necessità - Documento formatosi successivamente - Idoneità - Esclusione.

    In tema di revocazione, poiché i casi previsti dalla legge sono specifici e tassativi, non potendo l'interprete integrarli in via analogica, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. riguarda soltanto i documenti preesistenti e successivamente rinvenuti, non anche quelli formatisi dopo la sentenza da revocare.

    Rv. 677349-01Rassegna di gennaio 2026, p. 16Art. 395 c.p.c. · Art. 396 c.p.c. · Art. 398 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 272/2026

    Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

    In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto, assolvendo la stessa all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo, la sua espressa disamina risulta necessaria solo nel caso in cui veicoli l'esame di mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale, dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.

    Rv. 677517-01Rassegna di gennaio 2026, p. 64Art. 378 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 207/2009Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede…

  • Sentenza n. 119/1996Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede…

  • Sentenza n. 93/2018Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018. F.to…

  • Ordinanza n. 19/2018Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma,…

  • Sentenza n. 123/2017Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dall'Adunanza…

  • Ordinanza n. 77/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006. F.to: Annibale MARINI, Pr…

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Sentenza n. 51/1995Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995. Il Presidente: C…

  • Ordinanza n. 258/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Ordinanza n. 353/1987Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Ordinanza n. 80/1979Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al pretore di Salerno che, con la ordinanza 15 marzo 1976, ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 395 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia