Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Obbligazioni in genere

Cessione dei crediti

Sottovoce della voce 113 nella classificazione del Massimario

19 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 26 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

19 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7298/2026

    Cessione dei crediti nei confronti della P.A. - Disciplina derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti - Art. 26, comma 5, della l. n. 109 del 1994 - Estensione delle previsioni di cui alla l. 52 del 1991 - Portata applicativa.

    In tema di cessione di crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109 del 1994, ratione temporis vigente, nell'estendere ai contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della l. n. 52 del 1991, ha inteso applicare ai crediti di impresa la disciplina derogatoria, ma non anche abrogare la normativa speciale di cui all'art. 9 della l. n. 2248, allegato E, del 1865 nonché, trattandosi di contratto della pubblica amministrazione, quella di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923

    Rv. 677974-01Rassegna di marzo 2026, p. 71Art. 26 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 1 Disciplina della cessione dei crediti di impresa · Art. 1260 c.c. · Art. 1264 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6303/2026

    Cedibilità dei crediti › Trasferimento del credito al momento stesso della cessione

    Cessione del credito - Negozio a causa variabile - Scopo di garanzia - Effetto traslativo - Configurabilità - "Pro solvendo" - Conseguenze.

    La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto.

    Rv. 677606-01Rassegna di marzo 2026, p. 56Art. 1260 c.c. · Art. 1264 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33966/2025

    Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

    Contratti bancari - Cessione dei crediti in blocco ex art. 58, d. lgs n. 385 del 1993 - Limiti di prova del negozio - Insussistenza - Libero apprezzamento degli elementi di prova da parte del giudice di merito - Sussistenza - Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione - Identificazione.

    In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.

    Rv. 676403-01Rassegna di dicembre 2025, p. 45Art. 1264 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 116 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31457/2025

    Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

    Credito azionato in via esecutiva da società risultante da scissione - Contestazione del contratto di scissione - Prova documentale - Necessità - Fondamento - Contestazione della titolarità del credito ceduto - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni.

    Nel caso in cui una società sorta a seguito di scissione ex art. 2506 c.c. azioni in via esecutiva un credito cedutole dalla società scissa, mentre la prova del contratto di scissione - ove ne sia contestata la sussistenza - deve essere data per iscritto, in ragione della pubblicità legale cui lo stesso è soggetto ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, quella della titolarità del credito può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della relativa inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 677209-01Rassegna di dicembre 2025, p. 90Art. 2504 c.c. · Art. 2506 c.c. · Art. 2506-ter c.c. · Art. 2506-quater c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30758/2025

    Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Identità del rapporto sostanziale ceduto - Conseguenze - Modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali - Esclusione.

    Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

    In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la cessione di crediti in sofferenza determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dai quale essi derivano, lasciandone inalterati termini e modalità, sicché il debitore ceduto, senza che sia necessario il suo consenso, diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario e non può determinarsi alcuna modifica peggiorativa della sua posizione originaria.

    Rv. 677071-01Rassegna di novembre 2025, p. 36Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29691/2025

    Cedibilità dei crediti

    Credito restitutorio nascente da contratto nullo - Cedibilità - Fondamento - Contestazione in ordine all’invalidità del contratto - Irrilevanza - Fattispecie.

    Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).

    Rv. 676816-01Rassegna di novembre 2025, p. 71Art. 1418 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 1260 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28393/2025

    Cessione del credito - Oggetto - Azioni relative al contratto presupposto o crediti derivanti da diverso titolo - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di cessione del credito, il cessionario acquista, unitamente ad esso, solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto che costituisce fonte di tale credito, né, a fortiori, i crediti che trovano la propria fonte in titoli diversi, sia di origine contrattuale che extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che in una cessione in blocco di crediti in sofferenza rientrasse anche il credito risarcitorio già azionato dalla banca cedente nei confronti del notaio che aveva omesso di rilevare che i beni sui quali era stata costituita l'ipoteca a garanzia di uno dei crediti ceduti non era di proprietà del debitore).

    Rv. 676631-01Rassegna di ottobre 2025, p. 102Art. 1260 c.c. · Art. 1263 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25300/2025

    Contratto di factoring - Disciplina sugli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Fondamento.

    La disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l'espressione "prestazione di servizi", contenuta nell'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l'assunzione di obbligazioni (di facere, non facere o praestare), non strettamente inerenti alla cessione ma fondamentali nell'economia del contratto, dietro versamento di una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.

    Rv. 676338-01Rassegna di settembre 2025, p. 66Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25317/2025

    Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

    Pagamento effettuato dal debitore debitore ceduto nei confronti del cedente - Efficacia liberatoria - Esclusione - Presupposti - Consapevolezza dell'avvenuta cessione - Comunicazione verbale - Idoneità - Condizioni.

    In caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell'intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall'univoco significato di mezzo di informazione dell'avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell'ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione.

    Rv. 676284-01Rassegna di settembre 2025, p. 68Art. 1260 c.c. · Art. 1264 c.c. · Art. 1189 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25318/2025

    Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

    Ricognizione di debito effettuata dal debitore ceduto in favore del cessionario - Equiparabilità all'accettazione della cessione - Condizioni - Contestazione del rapporto obbligatorio fondamentale - Conseguenze - Prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto - Necessità.

    La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione ex art. 1264 c.c., legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.

    Rv. 676285-01Rassegna di settembre 2025, p. 68Art. 1988 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1264 c.c. · Art. 1334 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 95/2006Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1260 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, relativamente agli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in riferimento…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia