Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Obbligazioni in genere

Adempimento

Sottovoce della voce 113 nella classificazione del Massimario

13 massime, da pronunce dal 5 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

13 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12147/2026

    Pagamento › Quietanza

    "Quietanza" in dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927 - Efficacia probatoria - Fondamento.

    La quietanza "atipica" contenuta nella dichiarazione di vendita di un autoveicolo, ex art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927, non rappresenta la prova piena del pagamento del prezzo, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di revoca della confessione sanciti dall'art. 2732 c.c., trattandosi non di quietanza "tipica", rilasciata dal creditore al debitore, ma di una dichiarazione suppletiva indirizzata al conservatore del P.R.A., con la funzione di escludere l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore.

    Rv. 677627-01Rassegna di marzo 2026, p. 188Art. 2732 c.c. · Art. 2735 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5200/2026

    Pagamento › Imputazione

    Pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni.

    In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 678526-01Rassegna di marzo 2026, p. 120Art. 1193 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3324/2026

    Di cose determinate solo nel genere

    Danno ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2002 - In ragione di ogni singola azione promossa del creditore - Sussistenza - In ragione della singola fattura - Esclusione.

    In tema di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, il risarcimento del danno previsto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231 del 2002, nella misura forfettaria di 40 euro, è dovuto in ragione della singola azione promossa del creditore e diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione delle singole fatture emesse in relazione alla medesima prestazione.

    Rv. 677509-01Rassegna di febbraio 2026, p. 30Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29930/2025

    Pagamento › Surrogazione › Legale

    Il recupero di somme pagate in esecuzione di una sentenza penale di condanna successivamente riformata differisce dalla condictio indebiti, poiché il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza (che fa venir meno ex tunc il titolo dell'originaria attribuzione), la quale impone il ripristino della situazione antecedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2036, comma 3, c.c., stante l'inconfigurabilità - a seguito della successiva caducazione della statuizione condannatoria - del presupposto della consapevolezza di pagare un debito proprio anziché altrui. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il responsabile civile legittimato a surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli altri coimputati condannati, dopo che la statuizione in virtù della quale aveva corrisposto il risarcimento in favore della parte civile era stata caducata in conseguenza dell'assoluzione in appello del soggetto per il quale era stato chiamato a rispondere).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 676984-01Rassegna di novembre 2025, p. 75Art. 2033 c.c. · Art. 2036 c.c. · Art. 1203 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25369/2025

    Pagamento › Surrogazione › Legale

    Surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. - Presupposti - Esistenza di una obbligazione attuale e liquida - Necessità - Esclusione - Rapporto preesistente tra solvens e debitore - Sufficienza - Fattispecie.

    Condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi della surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., è la titolarità, in capo al solvens, di un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione, per la cui ricorrenza non è, peraltro, necessaria l'esistenza di un'obbligazione attuale e liquida (o comunque giudizialmente accertata) ma solo di un preesistente rapporto giuridico tra solvens e debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto a surrogarsi nei diritti vantati da una banca nei confronti del debitore - nei limiti dei versamenti effettuati - in capo al terzo coobbligato in solido datore d'ipoteca che aveva pagato con fondi propri i ratei di mutuo, al fine di scongiurare l'esecuzione forzata nei propri confronti).

    Rv. 676287-01Rassegna di settembre 2025, p. 72Art. 1203 c.c. · Art. 1813 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25057/2025

    Mora del creditore › Facoltà di deposito › Effetti liberatori

    Procedimento di liberazione coattiva - Deposito ex art. 1210 c.c. - Accettazione tacita del deposito - Ritiro senza riserve da parte del creditore - Effetti - Fattispecie.

    Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve circa l'entità e la qualità dell'offerta, integra accettazione tacita del deposito, ai sensi dell'art. 1210 c.c., e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum" e con efficacia retroattiva, senza che la riserva, paralizzante l'efficacia liberatoria dell'accettazione, possa investire profili riguardanti la regolarità formale del procedimento di offerta reale. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto integrata l'accettazione in un caso in cui, nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo entro un dato termine, l'appellante aveva proceduto al ritiro delle somme depositate dall'acquirente prima della sua instaurazione, nonostante che il ritiro fosse avvenuto senza rinuncia ai motivi di appello relativi alla validità del deposito).

    Rv. 676023-01Rassegna di settembre 2025, p. 34Art. 1208 c.c. · Art. 1210 c.c. · Art. 1212 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25057/2025

    Mora del creditore › Forma dell'offerta › Reale

    Obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro da effettuarsi entro un determinato termine - Mediante offerta reale - Intervento dell'offerta entro il termine - Sufficienza - Necessità dell'effettuazione entro tale termine anche delle formalità relative al deposito - Esclusione - Fattispecie.

    Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento deve avvenire entro un determinato termine, entro tale termine è sufficiente che intervenga l'offerta reale, e non anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo, in una fattispecie in cui entro il termine era avvenuta l'offerta reale del prezzo, mentre il deposito delle somme si era realizzato in data successiva).

    Rv. 676023-02Rassegna di settembre 2025, p. 35Art. 1208 c.c. · Art. 1212 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22343/2025

    Luogo dell'adempimento › Di obbligazioni pecuniarie

    La liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità, non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, aveva escluso la liquidità del credito restitutorio derivante dalla riforma della sentenza in forza della quale erano state corrisposte le somme, per il sol fatto che sul relativo ammontare vi erano contestazione dei debitori)

    Classificata anche sotto: Competenza civile › Incompetenza

    Rv. 676207-02Rassegna di luglio 2025, p. 246Art. 38 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 1182 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19119/2025

    Pagamento › Con titoli di credito

    Eccezione di estinzione del debito - Tramite il rilascio di cambiali - "Datio pro solvendo" - Onere probatorio del pagamento - Fattispecie.

    Quando il debitore eccepisce l'avvenuta estinzione del debito mediante il rilascio di cambiali, è a suo carico l'onere di provare che le stesse sono state integralmente pagate, mentre non può gravare sul creditore quello di dimostrare la mancata negoziazione dei titoli, in quanto la consegna di cambiali è l'oggetto di una "datio pro solvendo", il cui effetto estintivo è differito al momento del loro effettivo pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, laddove essa aveva affermato che la mera menzione nel contratto preliminare del rilascio di alcuni effetti cambiari, senza che nessuna delle due parti fosse in possesso degli originali dei titoli, non poteva esonerare il promissario acquirente dal comprovarne l'avvenuto pagamento).

    Rv. 675306-01Rassegna di luglio 2025, p. 125Art. 1277 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15097/2025

    Pagamento › Quietanza

    Quietanza - Rilasciata nel rogito notarile - Contrasto con dichiarazioni rilasciate ad un terzo - Portata confessoria - Apprezzamento del giudice di merito - Spettanza - Fattispecie.

    La portata confessoria delle dichiarazioni rilasciate ad un terzo in contrasto con la quietanza rilasciata nel rogito notarile è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui si era ritenuto che, a fronte della quietanza rilasciata dal venditore nell'atto di compravendita, le dichiarazioni sul mancato pagamento rese dall'acquirente al Pubblico Ministero integrassero gli estremi della confessione stragiudiziale).

    Rv. 675678-01Rassegna di giugno 2025, p. 43Art. 1199 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2726 c.c. · Art. 2730 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia