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Accordo
Che approva gli annessi atti firmati tra l'Italia e vari Stati · Legge 6 aprile 1913, n. 285
Che approva gli annessi atti firmati tra l'Italia e vari Stati, concernenti la protezione della proprieta' industriale e la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio
- Aggiornato al
- 19 aprile 1913
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 44
- Art. 1UNIONE INTERNAZIONALE per la protezione della proprieta' industriale Accordo di Madrid…
- Art. 2Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti i sudditi o cittadini dei…
- Art. 3L'Ufficio internazionale registrera' immediatamente i marchi depositati in conformita'…
- Art. 4A partire dalla registrazione in tal modo eseguita, presso l'Ufficio internazionale, la…
- Art. 4-bis-bis. Quando un marchio, gia' depositato in uno o piu' dei paesi contraenti, e' stato…
- Art. 5Nei paesi, le cui leggi lo autorizzino, le amministrazioni alle quali l'Ufficio…
- Art. 5-bis-bis. L'Ufficio internazionale rilasciera', a chiunque ne fara' domanda, mediante…
- Art. 6La protezione che risulta dalla registrazione presso l'Ufficio internazionale durera' 20…
- Art. 7La registrazione potra' sempre essere rinnovata secondo le prescrizioni degli articoli 1…
- Art. 8L'Amministrazione del paese d'origine fissera', a suo arbitrio, e riscuotera' a suo…
- Art. 8-bis-bis. Il proprietario di un marchio internazionale puo' sempre rinunciare alla protezione…
- Art. 9L'amministrazione del paese d'origine notifichera' all'Ufficio internazionale gli…
- Art. 9-bis-bis. Quando un marchio iscritto nel registro internazionale verra' ceduto ad una persona…
- Art. 10Le amministrazioni regoleranno di comune accordo i particolari relativi alla esecuzione…
- Art. 11I paesi della Unione per la protezione della proprieta' industriale i quali non hanno…
- Art. 12Il presente accordo sara' ratificato, e le ratifiche saranno depositate a Washington al…
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