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Convenzione
Che approva gli annessi atti firmati tra l'Italia e vari Stati · Legge 6 aprile 1913, n. 285
Che approva gli annessi atti firmati tra l'Italia e vari Stati, concernenti la protezione della proprieta' industriale e la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio
- Aggiornato al
- 19 aprile 1913
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 44
- Art. 1UNIONE INTERNAZIONALE per la protezione della proprieta' industriale ------ CONVENZIONE…
- Art. 2I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti godranno, in tutti gli altri paesi…
- Art. 3Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti i sudditi o cittadini dei…
- Art. 4a) chi avra' fatto regolarmente il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, d'un…
- Art. 4-bis-bis. I brevetti domandati nei diversi paesi contraenti da persone ammesse al beneficio…
- Art. 5L'introduzione, da parte del brevettato, nel paese dove il brevetto stesso e' stato…
- Art. 6Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d'origine…
- Art. 7La natura del prodotto, sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere…
- Art. 7-bis-bis. I paesi contraenti si impegnano ad ammettere al deposito ed a proteggere i marchi…
- Art. 8Il nome commerciale sara' protetto in tutti i paesi dell'Unione senza l'obbligo di…
- Art. 9Ogni prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio, od un nome…
- Art. 10Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili ad ogni prodotto che porti…
- Art. 10-bis-bis. Tutti i paesi contraenti si impegnano ad assicurare agli appartenenti all'Unione…
- Art. 11I paesi contraenti accorderanno, in conformita' alla loro legislazione interna, una…
- Art. 12Ciascuno dei paesi contraenti si obbliga di istituire un ufficio speciale della…
- Art. 13L'ufficio internazionale istituito a Berna sotto il nome di ufficio internazionale per la…
- Art. 14La presente Convenzione sara' sottoposta a revisioni periodiche allo scopo di apportarvi…
- Art. 15E' inteso che i paesi contraenti si riservano rispettivamente il diritto di concludere…
- Art. 16I paesi che non hanno preso parte alla presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi…
- Art. 16-bis-bis. I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento alla presente…
- Art. 17L'esecuzione degli impegni reciproci contenuti nella presente Convenzione e' subordinata…
- Art. 17-bis-bis. La Convenzione restera' in vigore per un tempo indeterminato, fino allo spirare di…
- Art. 18Il presente atto sara' ratificato, e le ratifiche saranno depositato a Washington, al…
- Art. 19Il presente atto sara' firmato in un solo esemplare, il quale sara' depositato negli…
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