Art. 2059 c.c. — Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Nesso di causa tra condotta del medico e morte ovvero perdita di chance di sopravvivenza del paziente - Alternatività - Esclusione - Ragioni. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penaleart. 1218 Codice civile
Precedenti: 674999-01, 674215-03, 648486-01, 676668-01
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Liquidazione - Parametro di riferimento - Ammontare dell'indennizzo dovuto in caso di tempestiva trasposizione - Allegazione e prova del maggior danno - Ammissibilità. 74 <!-- pag. 75 --> · RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 11 legge 122/2016e altri 2
Precedenti: 659865-02
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da perdita anticipata della vita - Natura - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Fondamento - Brevità del tempo residuo da vivere - Rilevanza ai soli fini della liquidazione equitativa. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 1226 Codice civile
Precedenti: 668759-03, 676361-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Danno da perdita del rapporto parentale - Ricorso per cassazione - Censura della liquidazione con modalità diverse dalle tabelle a punti - Questione non posta nei gradi di merito - Inammissibilità del ricorso - Fondamento. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere. 77 <!-- pag. 78 --> In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd.
"a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 672225-01, 647127-02, 674087-01
RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Esercizio del diritto di critica giornalistica - Limiti - Contestuale esercizio del diritto di cronaca - Continenza - Bilanciamento tra interesse individuale alla reputazione e libertà di manifestazione del pensiero - Pertinenza della critica all'interesse pubblico - Necessità.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, laddove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme a opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e di critica, come avviene nel contesto del giornalismo di inchiesta, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto.
Riguarda ancheart. 21 Costituzioneart. 2043 Codice civileart. 51 Codice penaleart. 595 Codice penale
Precedenti: 671260-01, 633962-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Morte intervenuta dopo un considerevole lasso temporale dall’evento lesivo - Danno biologico terminale e danno morale catastrofale - Rispettivi criteri di liquidazione - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere. 132 <!-- pag. 133 --> In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 670457-02, 664553-01, 660911-01, 629364-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito risarcitorio - Conseguenze - Improponibilità della seconda domanda - Impossibilità della relativa riproposizione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civile
Precedenti: 676128-01, 643111-01, 674011-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Risarcimento del danno a seguito di arbitraria confisca di terreni - Contenuto - Restituzione del terreno - Sufficienza - Limiti e condizioni.
La restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sè misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.
Riguarda ancheart. 30 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)art. 44 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)art. 2043 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 666193-04
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Morte del coniuge separato - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.
Il coniuge che agisce per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve allegare e provare la sola esistenza del rapporto coniugale, mentre grava sul danneggiante, che intenda ridurre o escludere la propria responsabilità, dimostrare l'assenza o la minore intensità del legame affettivo, rispetto a quello ordinariamente presumibile, senza che la prova della sola separazione (legale o di fatto) sia sufficiente ad escludere la sua obbligazione risarcitoria, in mancanza di ulteriori elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che essa, per le ragioni e le modalità con cui si è concretizzata, abbia definitivamente sciolto ogni relazione affettiva tra i coniugi.
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 661702-01, 670338-01, 665266-01
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Natura e disciplina della rendita ex art. 2057 c.c. - "Opportune cautele" per il danneggiato - Necessità - Previsione "ex ante" di meccanismi di adeguamento rispetto al potere di acquisto della moneta - Criteri - Rivalutazione annuale secondo gli indici IPCA o FOI - Altri strumenti di cautela - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.
In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere ex ante i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a disporre la condanna al pagamento di un importo annuale).
Riguarda ancheart. 1872 Codice civileart. 1882 Codice civileart. 2057 Codice civile
Precedenti: 666111-03
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Immissioni provenienti da area pubblica - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Fondamento - Condanna al risarcimento del danno e all’inibitoria - Ammissibilità - Incidenza sul potere discrezionale della P.A. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).
Riguarda ancheart. 32 Costituzioneart. 844 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2058 Codice civile
Precedenti: 667858-01, 673583-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Scelta della specifica tabella "a punti" - Discrezionalità del giudice - Onere di specifica motivazione - Esclusione - Fondamento. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte 86 <!-- pag. 87 --> parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 666969-01, 673380-01, 666288-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Adozione di tabelle "a punti" - Parametro della convivenza - Coabitazione - Necessità - Esclusione - Legame stabile connotato da duratura comunanza di vita e affetti - Rilevanza - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur essendo ancorata all'adozione di tabelle "a punti" sulla base di parametri limitati, rimane fondata sull'equità, cosicché, al fine di apprezzare non solo l'esistenza ma anche l'entità del pregiudizio, il parametro della convivenza non va letto in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma sostanzialistici, quale legame stabile connotato da duratura comunanza di vita ed affetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata, che aveva assimilato alla convivenza la stabile frequentazione intrattenuta dalla vittima con i genitori e con i fratelli, che vivevano in un appartamento adiacente a quello in cui abitava il defunto con la famiglia nucleare "successiva", e con cui lo stesso era solito trascorrere tutti i momenti liberi).
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 625496-01, 675123-01, 675851-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Plurime lesioni derivanti da unico fatto lesivo - Valutazione medico- legale delle singole menomazioni conseguenti - Carattere complessivo - Necessità.
Nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civile
Precedenti: 654775-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Danno da perdita del feto - Danno da perdita del rapporto parentale - Assimilabilità - Conseguenze - Duplice dimensione morfologica - Accertamento e liquidazione - Criteri. · RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 117 Codice di procedura civile
Precedenti: 666969-01, 664635-01, 661075-01, 667659-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione del danno non patrimoniale - Applicazione delle Tabelle di Milano - Necessità - Scostamento - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
I parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento).
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 649440-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Vittima di incidente sopravvissuta cinque anni - Danno biologico cd. terminale - Indennizzo INAIL - Scomputo - Fondamento - Natura di danno permanente. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 32 Costituzioneart. 2043 Codice civileart. 13 d.lgs. 38/2000
Precedenti: 676068-01, 669351-01, 648649-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione di interessi costituzionalmente tutelati - Valutazione delle conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale e delle conseguenze incidenti sul piano dinamico-relazionale - Necessità - Conseguenze - Autonoma risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del 78 <!-- pag. 79 --> danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2 Costituzioneart. 139 Codice delle assicurazioni private.art. 138 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 672920-01
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Danno da perdita di chance di sopravvivenza - Presupposti - Incertezza eventistica del risultato sperato - Danno da perdita 79 <!-- pag. 80 --> anticipata del rapporto parentale - Differenze - Grado di probabilità dell'evento morte - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 674215-03, 658177-01, 648461-03, 655791-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da perdita anticipata della vita - Natura - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Presumibile durata della residua sopravvivenza - Rilevanza ai fini della liquidazione equitativa del danno - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
La presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in una fattispecie di responsabilità sanitaria, ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno occorso ai parenti di un ottantatreenne, aveva applicato una riduzione del 20% rispetto al valore risultante dall'applicazione della tabella a punti del Tribunale di Milano, in considerazione della limitata aspettativa di vita residua della vittima, a causa di pregresse patologie, rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 668759-03, 669723-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO NON CORRISPONDENTE AD UNA FATTISPECIE ASTRATTA DI REATO - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - ESCLUSIONE - ASSERITA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO E PARTICOLARMENTE DEL DIRITTO ALL’IMMAGINE, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DEL PROCESSO PENALE - ERRONEA PREMESSA INTERPRETATIVA E PROSPETTAZIONE DEL QUESITO IN MANIERA INTRINSECAMENTE CONTRADDITTORIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto preclude la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da un fatto non corrispondente ad una fattispecie almeno astratta di reato. L’ordinanza di rimessione risulta infatti motivata contraddittoriamente, giacché, da un lato, muove dalla erronea premessa interpretativa, secondo la quale la denunciata preclusione deriverebbe dal diritto vivente, e in particolare dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2003, che avrebbe, a suo avviso, individuato nella sussistenza di una fattispecie astratta di reato la «soglia minima per la risarcibilità» del danno non patrimoniale, laddove a tale pronuncia - interpretativa di rigetto – era estranea qualsiasi considerazione riguardo alla più generale problematica riguardante i limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale; dall’altro, il rimettente si mostra esplicitamente consapevole dell’esistenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, anche a prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 del codice penale, allorché vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, risultando così smentita la premessa secondo cui, per diritto vivente, il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo in presenza di una fattispecie almeno astratta di reato. - In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, v. la citata sentenza n. 233/2003.
Responsabilità civile - Risarcimento di danni non patrimoniali - Ritenuta esclusione nel caso in cui la responsabilità dell’autore del fatto illecito venga affermata in base ad una presunzione di legge - Limitazione di un mezzo di prova tipico del processo civile - Conseguente irragionevole contrasto con il principio di parità delle giurisdizioni, civile e penale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
L’art. 2059 del codice civile deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito ad una astratta fattispecie di reato – stante il principio di parità delle giurisdizioni, definitivamente consacrato nell’art. 75 del codice di procedura penale – è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione sulla base di un’opposta interpretazione.
Responsabilità civile - Risarcimento di danni non patrimoniali - Limitazione ai soli casi stabiliti dalla legge - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto prevederebbe una irragionevole limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi preveduti dalla legge. Il superamento del dubbio di legittimità costituzionale conseguente ad una lettura della norma contraria a quella prospettata dal rimettente rende, infatti, concretamente possibile, nel giudizio principale, la tutela risarcitoria dei danneggiati e, perciò, priva di rilevanza la relativa questione.
Responsabilità civile - Danno morale soggettivo - Esclusione della risarcibilità in ipotesi di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale - Prospettata violazione di diritto fondamentale della personalità nonché ingiustificata disparità di trattamento - Questione identica ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 del codice civile. Detta questione è stata, infatti, riproposta nei medesimi termini di quella dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del 2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma censurata, avendo assunto – alla luce dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale – una funzione non più sanzionatoria, come sicuramente era all'epoca dell'emanazione del codice civile, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, deve essere interpretata "nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge".
RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE DELLA RISARCIBILITA' DEL DANNO MORALE AL DI FUORI DI ACCERTATE IPOTESI DI REATO - CONFIGURAZIONE DEL DANNO MORALE COME "SOTTOSPECIE DEL DANNO BIOLOGICO" - RITENUTO FONDAMENTO DELLA TUTELA DI ENTRAMBI NEL DETTATO DELL'ART. 32 COST. - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE ORDINARIO DI PORRE LIMITI E COMPRESSIONI ALLA TUTELA DEL DANNO MORALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DI QUELLO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione in quanto - posto che l'inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall'art. 2059 cod. civ. non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilita' delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale - non essendo il risarcimento del danno morale assistito dalla garanzia dell'art. 32 Cost. (v. sentenza n. 37 del 1994), puo' essere discrezionalmente limitato dal legislatore a determinate ipotesi, come quelle sanzionate dall'art. 185 cod. pen., cui rinvia sotto questo aspetto l'art. 2059 cod. civ.. - V., altresi', S. nn. 88/1979, 184/1986, 356/1991, 372/1994. red.: G. Leo
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI MORALI RISARCIBILI EX ART. 2059 COD.CIV. - GARANZIA COSTITUZIONALE EX ART. 32 COST. - ESCLUSIONE.
Il risarcimento del danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., inteso quale momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico collegato alla sofferenza fisica o al dolore morale e, quindi, distinguibile da alterazioni della psiche tali da incidere negativamente sull'attitudine del soggetto a partecipare normalmente alle attivita', alle situazioni e ai rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, non e' assistito - diversamente dal "danno biologico" - dalla garanzia del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. - Cfr. S. n. 184/1986. red.: S.E. rev.: S.P.
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO BIOLOGICO CONSEGUENTE ALL'UCCISIONE DI UN CONGIUNTO - INCLUSIONE FRA I "DANNI NON PATRIMONIALI" RISARCIBILI 'EX' ART. 2059 COD. CIV. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' (ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA) - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA VITA E CON IL DIRITTO ALLA SALUTE, OLTRECHE' CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Il danno alla salute che il familiare di persona uccisa patisca in conseguenza della morte del congiunto e' il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il "danno morale soggettivo", e che in persone predisposte da particolari condizioni, anziche' esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte, puo' degenerare in un trauma fisico o psichico permanente. Pertanto in presenza di tale trauma, il risarcimento dei danni "non patrimoniali" - previsto dall'art. 2059 cod. civ. (in relazione all'art. 185 cod. pen.) per l'ipotesi di reato - deve razionalmente essere commisurato non semplicemente al 'pretium doloris' in senso stretto, ma alle conseguenze del trauma in termini di perdita di qualita' personali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in base all'assunto che il modello risarcitorio ivi previsto riguardi il solo danno morale soggettivo). red.: L.I. rev.: S.P.
RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - DIRITTO ALLA SALUTE - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - NATURA NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITA' - LIMITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. SALUTE (TUTELA DEL) - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - RISARCIBILITA' - LIMITI - RICHIAMO AL DIRITTO VIVENTE - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - cc art. 2059. - cst artt. 2, 3, comma primo, 24, comma primo, e 32, comma primo.
L'art. 2059 cod. civ., con l'ammettere, secondo il diritto vivente, la risarcibilita' del solo danno morale soggettivo (e cioe' del danno consistente nel "transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso" appartenente, come del resto il danno patrimoniale, alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto), prevede il risarcimento del "danno biologico" (il quale e' invece danno specifico, cioe' rappresenta l'evento del fatto lesivo della salute) soltanto nel caso che il fatto costituisca (anche) reato e relativamente ai soli (conseguenti) danni morali subiettivi. Ma, riguardo a tale limite, non si pongono problemi di costituzionalita', in quanto il collegamento dell'art. 2043 cod. civ. con l'art. 32 consente, alla luce dell'interpretazione estensiva affermatasi nella evoluzione dello stesso diritto vivente, di risarcire, oltre ai danni in senso stretto patrimoniali, anche tutti quelli che, almeno potenzialmente, ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana e quindi anche, autonomamente e senza alcun ipotizzabile limite, il "danno biologico" qui considerato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2059 cit., denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, 24, comma primo, e 32, comma primo, Cost. - in quanto prevede la risarcibilita' del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionale tutelato (nel caso di specie, il diritto alla salute contemplato dall'art. 32 Cost.), solo se conseguenza di un reato).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - DERIVANTI DA FATTI ILLECITI NON COSTITUENTI REATI - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 2059 cod. civ. non presuppone il riconoscimento di un diritto incondizionato al risarcimento del danno non patrimoniale, ma attribuisce a tale danno rilevanza giuridica come fonte di obbligazione nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, sicche` la limitazione riguarda non l'esercizio ma l'oggetto del diritto, e cio` e` sufficiente ad escludere ogni contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost., non essendo quest'ultimo invocabile ove difetti la posizione sostanziale da far valere in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI - DERIVANTI DA FATTI ILLECITI NON COSTITUENTI REATI - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Attesa la sostanziale diversita`, per presupposti e gravita`, tra la situazione di chi subisca danno non patrimoniale a seguito di reato e quella in cui lo stesso pregiudizio derivi da illecito soltanto civile, rientra nella discrezionalita` del legislatore adottare un trattamento differenziato per le due situazioni, ove non vengano in considerazione posizioni soggettive costituzionalmente garantite. Ne` appare incongrua o priva di ragionevole fondamento la considerazione del carattere criminoso della condotta lesiva, anche al fine di rendere piu` intensa la sanzione civile estendendola al risarcimento del danno non patrimoniale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.
Rv. 677794-01
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
Rv. 677750-01
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.
Rv. 677708-01
"a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Rv. 677688-01
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, laddove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme a opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e di critica, come avviene nel contesto del giornalismo di inchiesta, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto.
Rv. 677351-01
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Rv. 677231-01
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Rv. 677357-01
La restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sè misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.
Rv. 676469-01
Il coniuge che agisce per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve allegare e provare la sola esistenza del rapporto coniugale, mentre grava sul danneggiante, che intenda ridurre o escludere la propria responsabilità, dimostrare l'assenza o la minore intensità del legame affettivo, rispetto a quello ordinariamente presumibile, senza che la prova della sola separazione (legale o di fatto) sia sufficiente ad escludere la sua obbligazione risarcitoria, in mancanza di ulteriori elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che essa, per le ragioni e le modalità con cui si è concretizzata, abbia definitivamente sciolto ogni relazione affettiva tra i coniugi.
Rv. 677216-01
In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere ex ante i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a disporre la condanna al pagamento di un importo annuale).
Rv. 676985-01
La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).
Rv. 676768-01
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte 86 <!-- pag. 87 --> parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Rv. 676721-04, 676721-05
Nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.
Rv. 676616-02
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
Rv. 676742-01
I parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento).
Rv. 676300-01
L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.
Rv. 676662-01
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del 78 <!-- pag. 79 --> danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).
Rv. 676291-01
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).
Rv. 676668-01
La presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in una fattispecie di responsabilità sanitaria, ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno occorso ai parenti di un ottantatreenne, aveva applicato una riduzione del 20% rispetto al valore risultante dall'applicazione della tabella a punti del Tribunale di Milano, in considerazione della limitata aspettativa di vita residua della vittima, a causa di pregresse patologie, rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Rv. 676361-01
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Rv. 675673-01
La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).
Rv. 676302-01
In tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c.
Rv. 676203-01
In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).
Rv. 675851-01
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
Rv. 675905-03
La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega). 223 <!-- pag. 224 -->
Rv. 675901-02
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità.
Rv. 675949-03
La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza incidenter tantum, della sussistenza 217 <!-- pag. 218 --> degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in capo ai congiunti delle vittime di un sinistro stradale, in ragione dell'archiviazione del procedimento penale a carico del conducente del mezzo che lo aveva provocato).
Rv. 675950-01, 675950-02, 675950-03
In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Rv. 676068-01
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva affermato il carattere diffamatorio, per difetto del requisito della verità, anche putativa, di un servizio giornalistico nel quale, mediante domande incalzanti e commenti a chiusura del reportage, le condotte illecite venivano attribuite in termini di certezza ad una persona all'epoca sottoposta a un procedimento penale non ancora concluso, senza chiarire che le accuse mosse costituivano ancora delle mere ipotesi accusatorie non definitivamente suffragate dal vaglio dibattimentale).
Rv. 675445-01
Il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto sussistente un danno non patrimoniale in conseguenza della mera divulgazione di immagini relative a violenti scontri tra tifosi di una squadra di calcio e forze dell'ordine, senza spiegare come quegli episodi avessero in concreto leso l'immagine dello Stato italiano).
Rv. 675005-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.t…
ECLI:IT:COST:2005:58 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI…
ECLI:IT:COST:2003:356 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.…
ECLI:IT:COST:2003:233 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni…
ECLI:IT:COST:1996:293 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…
ECLI:IT:COST:1994:372 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette ordinanze. Così…
ECLI:IT:COST:1986:184 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MI…
ECLI:IT:COST:1979:87 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 185 — Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui…
Art. 137 — Danno patrimoniale
Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilita' temporanea o dell'invalidita' permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, …
Art. 1905 — Limiti del risarcimento
L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.…
Art. 145 — Proponibilita' dell'azione di risarcimento
Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni…
Art. 287 — Esercizio dell'azione di risarcimento
… dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , c-bis),d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta…
Art. 1223 — Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l'art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati. La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso, largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite (art. 2059). LIBRO QUINTO DEL LAVORO
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 803
Per la sua impostazione e per il suo contenuto politico il libro del lavoro e quello che dà maggiore evidenza e rilievo ai lineamenti corporativi della riforma legislativa. Impostato sulla Carta del lavoro, il nuovo codice civile doveva quindi aprire il suo sistema al nuovo concetto del lavoro, in senso corporativo, e se pur non poteva sostituirsi alla legislazione corporativa nella disciplina particolare delle categorie professionali, doveva fissare nei suoi capisaldi lo statuto corporativo del lavoro in ogni sua manifestazione, organizzativa ed esecutiva, intellettuale tecnica e manuale. Rimandare tale statuto ad un codice speciale sarebbe stata un'abdicazione contraddittoria con la stessa premessa del nuovo codice civile. Perciò la soluzione maestra non poteva essere che la creazione nel sistema del codice di un nuovo libro, viva e diretta proiezione della Carta del lavoro, in cui trovasse organica disciplina tutto quel complesso di istituti che al lavoro più direttamente si ricollegano.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 804
Posto su queste basi, il nuovo libro scarsi elementi poteva attingere dal codice civile del 1865 ancora modellato sulle ideologie individualistiche della codificazione francese e sulle modeste esigenze di una economia prevalentemente artigiana e rurale. Basta ricordare che nel codice civile del 1865 i rapporti di lavoro sono ancora contenuti nell'arcaico guscio della locazione: che negli stessi rapporti di partecipazione agraria il codice civile pone in rilievo solo l'elemento locativo sacrificando l'elemento associativo; che il codice civile ignora l'impresa e che la società civile è rimasta nella sua gracilità legata all'originario schema romanistico, del tutto inadeguato ad inquadrare l'organizzazione sociale di un'impresa in senso moderno, anche nelle forme più elementari. Più vitali elementi il nuovo libro ha potuto trarre dai classici istituti del diritto commerciale, il quale nella sua evoluzione secolare, gloria della tradizione giuridica italiana, ha portato fino a noi l'impronta professionale e lo spirito sociale delle antiche corporazioni e delle antiche compagnie. Come nella crisi di trasformazione dell'antico mondo feudale verso la rinascenza gli istituti corporativi del diritto commerciale furono uno degli elementi di cristallizzazione di un nuovo ordine economico, così nella crisi del sistema economico ereditato dal secolo scorso, che ha portato a un nuovo ordine corporativo inserito nello Stato, molti secolari istituti del diritto commerciale trovano il clima naturale per rinverdire nel loro originario spirito corporativo, che invano le codificazioni del diritto commerciale del secolo scorso, pedisseque della codificazione napoleonica, avevano cercato di annullare. Vi è però questa eminente differenza: oggi il principio corporativo non è solo l'asse di orientamento del limitato settore dell'economia commerciale, ma domina totalitariamente l'intero campo dell'attività economica nazionale, compreso quel settore agricolo, che sembrava il più refrattario ai principi organizzativi e che invece con rapide tappe si è posto all'avanguardia del nuovo ordine corporativo. Il profilo professionale e corporativo del diritto commerciale ha cessato quindi di essere il privilegio di un ramo speciale del diritto per divenire il profilo generale del diritto dell'economia e del lavoro sul piano corporativo. Ciò naturalmente non significa obliterazione di quelle differenze strutturali tra i due tipi di economia agricola e commerciale, che corrispondono a un dato di natura insopprimibile, ma spiega come alcuni fondamentali aspetti della disciplina professionale dell'impresa commerciale possono ormai dominare un orizzonte più ampio nel sistema del nuovo diritto dell'economia e del lavoro. Da questo punto di vista il presente libro integra quel processo di unificazione tra diritto civile e commerciale, che orienta la riforma del diritto delle obbligazioni, pur facendo salvo lo statuto, speciale dell'impresa commerciale nei limiti in cui tale specialità è imposta dalla struttura della nostra economia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 805
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2059 · fonte su Normattiva