Art. 164 c.p.c.Nullita' della citazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]((La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se e' stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione e' altresi' nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio.

[2]La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art164 · fonte su Normattiva