Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esecuzione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva - Conseguenze - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla). 100 <!-- pag. 101 -->
Cass. civ. n. 3865/2026Sez. LRv. 677958-01
Riguarda ancheart. 153 Codice di procedura civileart. 291 Codice di procedura civileart. 328 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 654757-01, 667532-01, 666613-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30826/2025Sez. 2Rv. 676963-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 646020-02, 587282-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis - Avvenuta costituzione del convenuto - Integrazione della citazione - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Notificazione alla controparte - Necessità - Esclusione - Contumacia del convenuto - Rinnovazione della citazione - Notificazione - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA In genere. 236 <!-- pag. 237 --> In tema di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, ove il convenuto sia costituito l'attore può adempiere all'onere di integrazione mediante semplice deposito in cancelleria del corrispondente atto, assimilabile a una memoria soggetta al regime dell'art. 170, comma 3, c.p.c., senza che occorra la notificazione alla controparte, la quale è, invece, necessaria solo quando si tratti di rinnovazione della citazione verso la parte contumace.
Cass. civ. n. 21988/2025Sez. 3Rv. 675851-02
Riguarda ancheart. 163 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 170 Codice di procedura civile
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atto di citazione - Nullità per vizio della vocatio in ius - Rinnovazione - Sanatoria ex tunc - Conseguenze - Tempestività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Originaria notificazione - Rilevanza. 216 <!-- pag. 217 --> In caso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., la rinnovazione della citazione nulla per vizio della vocatio in ius comporta la sanatoria ex tunc della nullità anche sotto il profilo processuale, con la conseguenza che, ai fini del rispetto del termine di venti giorni previsto dalla suddetta disposizione, rileva il momento della notificazione dell'originaria citazione.
Cass. civ. n. 21286/2025Sez. 3Rv. 675909-01
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 653767-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ricorso per ammissione al passivo - Mancata indicazione della somma - Inammissibilità - Sanatoria o integrazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.
Cass. civ. n. 17544/2025Sez. 1Rv. 675222-01
Riguarda ancheart. 93 Legge fallimentareart. 95 Legge fallimentareart. 115 Legge fallimentare
Precedenti: 652070-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all’editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" In genere.
In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).
Cass. civ. n. 12693/2025Sez. 2Rv. 674602-01
Riguarda ancheart. 359 Codice di procedura civile
Precedenti: 604115-01, 673614-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE Nullità ex art. 164 c.p.c. per violazione del termine minimo di comparizione o mancanza dell'avvertimento ex art.163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Sanabilità - Limiti.
In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).
Cass. civ. n. 10289/2025Sez. 3Rv. 674645-01
Riguarda ancheart. 163 Codice di procedura civileart. 702 Codice di procedura civile
Precedenti: 632671-01, 660047-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).