Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Thema decidendum - Individuazione dell'oggetto della questione incidentale - Riferimento alle premesse e al dispositivo dell'ordinanza di rimessione.
Benché le ordinanze di rimessione facciano ripetuti riferimenti in motivazione ad altri procedimenti in materia di misure cautelari, il dispositivo e le premesse delle ordinanze stesse rendono palese che le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce riguardano solo il procedimento di riesame delle misure cautelari coercitive, regolato dall'art. 309 cod. proc. pen., e segnatamente la previsione dello svolgimento di esso in camera di consiglio senza la presenza del pubblico, ai sensi degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen.
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura penale
Rilevanza della questione incidentale - Presupposto interpretativo non implausibile - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen. È quanto meno non implausibile la tesi del rimettente secondo cui la richiesta di udienza pubblica - dalla cui presentazione dipende la rilevanza - non è atto personale dell'imputato e può dunque promanare, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., anche dal difensore, come è avvenuto nei procedimenti a quibus. ( Precedente citato: sentenza n. 214 del 2013, secondo cui l'avvenuta presentazione della richiesta di udienza pubblica da parte dell'interessato è condizione di rilevanza attuale delle questioni di costituzionalità delle norme che escludono il giudizio in forma pubblica ).
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Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata violazione della garanzia di pubblicità dei procedimenti giudiziari sancita dalla CEDU - Diversità della norma interposta convenzionale rispetto a quella ipotizzata dal rimettente - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. La "norma interposta" ricavabile dalla CEDU, destinata ad integrare il parametro costituzionale evocato, è di segno diverso da quello ipotizzato dal rimettente, in quanto - secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo specificamente attinente al procedimento di verifica della legittimità della detenzione ante iudicium della persona indiziata di un reato - la Convenzione non esige, in via di principio, che le relative udienze siano aperte al pubblico. In particolare, l'art. 5, par. 4, CEDU - il quale, prevedendo specifiche garanzie procedurali per le questioni in materia di privazione della libertà, si pone come lex specialis rispetto all'art. 6, par. 1, CEDU - richiede un'udienza per il riesame della legalità della carcerazione preventiva, ma non impone, come regola generale, che detta udienza sia pubblica (pur senza escluderne l'esigenza in determinate circostanze), e ciò in quanto il requisito della pubblicità non rientra nel "nocciolo duro" delle garanzie inerenti alla nozione di "equità", nello specifico contesto dei procedimenti in materia di detenzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2010, n. 135 del 2014, n. 97 del 2015 e n. 109 del 2015, che - in linea con le indicazioni della Corte di Strasburgo o in estensione di esse - hanno introdotto la facoltà degli interessati di chiedere lo svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, del procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza, del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza e del procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca in sede esecutiva ). Le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrano, quali norme interposte, l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale parametro costituzionale impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ).
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Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata violazione della pubblicità dei procedimenti giudiziari inerente alla garanzia del giusto processo - Insussistenza - Ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost. - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Posto che la norma costituzionale sul "giusto processo" non impone in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario e di ogni fase di esso, la scelta di escludere la pubblicità delle udienze di riesame costituisce frutto di un ragionevole esercizio della discrezionalità che al legislatore compete in materia. Il riesame costituisce, infatti, un procedimento incidentale non inerente al merito della pretesa punitiva e preminentemente cartolare, che si inserisce in un impianto processuale più ampio, entro il quale il principio di pubblicità trova il suo "naturale" sbocco, satisfattivo della relativa esigenza costituzionale, nella fase dibattimentale. Inoltre, ove esperito (come nei casi oggetto dei giudizi a quibus) nel corso della fase delle indagini preliminari, il procedimento di riesame pone anche problemi di tutela della segretezza cosiddetta esterna degli atti di indagine. ( Precedenti citati: sentenza n. 80 del 2011, sull'esigenza di controllo diretto del pubblico soprattutto sulle attività di acquisizione della prova orale-rappresentativa; sentenze n. 135 del 2014 e n. 93 del 2010, secondo cui l'idoneità del procedimento a incidere in modo definitivo su beni dell'individuo conferisce specifico risalto alle esigenze cui è preordinato il principio di pubblicità delle udienze. )
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Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza - Insussistenza - Non omogeneità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Non sussiste irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame, rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza, poiché - diversamente dal primo - quelli evocati a tertia comparationis sono procedimenti autonomi, nei quali il giudice di merito è chiamato ad esprimere, all'esito di un'attività di acquisizione probatoria e senza particolari esigenze di speditezza, giudizi definitivi in ordine al thema decidendum, né vi è altra sede nella quale il controllo diretto del pubblico sull'amministrazione della giustizia può trovare attuazione. Ancora più evidente è la disomogeneità - quanto all'esigenza di rispetto del principio di pubblicità - del procedimento di riesame rispetto al giudizio abbreviato e al giudizio ordinario, nei quali, a differenza che nel primo, si discute della decisione sul merito dell'accusa penale, sede elettiva di esplicazione del principio di pubblicità.
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura penale
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione sintetica ma sufficiente della fattispecie di causa - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nella parte in cui impedisce la rinnovazione delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. L'ordinanza di rimessione chiarisce in termini sintetici, ma sufficienti, la situazione processuale all'esame del rimettente e le ragioni che impongono l'applicazione della norma censurata, precisando, tra l'altro, che nella specie non vi erano concreti elementi idonei a costituire le eccezionali esigenze cautelari richieste per la rinnovazione della misura non carceraria.
Processo penale - Misure cautelari personali - Misure coercitive diverse dalla custodia in carcere divenute inefficaci per inosservanza di termini del procedimento di riesame - Reiterabilità solo per eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate - Denunciati illogico sacrificio delle esigenze di tutela della collettività e disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie e rispetto ad eventuali coindagati - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza sostanziale, soggezione dei giudici soltanto alla legge, indipendenza e autonomia della magistratura - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost. - dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015, «nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva - diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate». Il requisito della eccezionalità delle esigenze cautelari - cui la norma censurata condiziona la reiterabilità delle misure coercitive divenute inefficaci per inosservanza di termini del procedimento di riesame - non è ravvisabile solo quando viene applicata la custodia in carcere, ma è compatibile con l'applicazione di misure meno afflittive, dal momento che la scelta della misura deve avvenire considerando, oltre al "grado", la natura delle esigenze cautelari (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.), la quale può giustificare l'adozione di una misura non carceraria, o perché lo impone la pena comminata per il reato (inferiore nel massimo a cinque anni), o perché l'esistenza di una situazione pur eccezionale di pericolo può - e, in base al principio di adeguatezza, deve - essere contrastata con la misura che comporti, per chi la subisce, il minor sacrificio necessario per fronteggiare i pericula libertatis . Il legislatore - impedendo che l'ordinanza divenuta inefficace possa essere semplicisticamente «rinnovata», cioè riemessa con la stessa motivazione, come avveniva nelle prassi distorsive del passato - ha contemperato in modo non irragionevole l'esigenza di difesa sociale e quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo. Non è ravvisabile disparità di trattamento rispetto ai casi previsti dagli artt. 302 cod. proc. pen., 13, comma 3, della legge n. 69 del 2005, e 27 cod. proc. pen., poiché, a differenza di queste, la norma censurata è diretta a evitare che l'esito del riesame, favorevole all'interessato, sia frustrato dalla reiterazione del provvedimento cautelare caducato e dalla necessità di promuovere un nuovo procedimento identico al precedente. Neppure sussiste disparità di trattamento tra coindagati, poiché il mancato rispetto per alcuni soltanto delle cadenze temporali stabilite dall'art. 309 cod. proc. pen. differenzia la loro vicenda cautelare da quella degli altri. Né, infine, sono violati gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., ben potendo la legge ricollegare particolari effetti ad accadimenti processuali sottratti al totale controllo dell'autorità giudiziaria (come la tempestività e la regolarità del sub-procedimento di notificazione all'indagato), senza che ciò menomi la posizione del giudice o incida sulla sua indipendenza e autonomia.
Riguarda ancheart. 11 legge 47/2015
Misure cautelari - Ordinanza cautelare - Motivazione sulla gravità indiziaria integralmente coincidente con la comunicazione di reato della polizia giudiziaria, recepita per relationem nel provvedimento cautelare - Lamentata preclusione per il Tribunale del riesame del potere di dichiarare la nullità per difetto di motivazione - Censura di disposizioni di cui i giudici rimettenti non devono fare applicazione - Difetto di rilevanza delle questioni - Inammissibilità.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 292, commi 1 e 2, lett. c ), e 309, comma 9, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, 111, secondo e sesto comma, Cost., nella parte in cui escludono la nullità dell'ordinanza cautelare e consentono al Tribunale del riesame di integrare una motivazione sulla gravità indiziaria integralmente coincidente con la comunicazione di reato della polizia giudiziaria, recepita per relationem. I giudici rimettenti, quali giudici di rinvio, non devono più fare applicazione delle disposizioni censurate, avendo la Corte di cassazione escluso in via definitiva la nullità delle ordinanze cautelari per difetto di motivazione. Il caso in esame è, dunque, diverso da quello nel quale la Cassazione afferma nella sentenza di annullamento un principio di diritto relativo ad una norma che deve trovare ulteriore applicazione nel giudizio di rinvio e il giudice è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della regola iuris così stabilita e vincolante in forza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La questione proposta si traduce pertanto in una non consentita richiesta di pronunciare una sorta di "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione. - Sulla legittimazione del giudice del rinvio a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nell'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, v. le citate sentenze nn. 293/2013, 204/2012 e 197/2010. - In riferimento ad una censura analoga, comportante l'attribuzione alla Corte costituzionale di un compito di "revisione in grado ulteriore" delle sentenze della Corte di cassazione, v. la citata sentenza n. 294/1995.
Riguarda ancheart. 292 Codice di procedura penale
Misure cautelari - Durata massima - Deducibilità, in sede di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della misura cautelare, prevista nei casi di "contestazione a catena" - Subordinazione anche alla condizione che tutti gli elementi per la retrodatazione stessa emergano dall'ordinanza cautelare impugnata - Principio di diritto formulato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione quale giudice del rinvio, vincolante per il giudice a quo - Disparità di trattamento tra i ricorrenti al tribunale del riesame in dipendenza di una circostanza estrinseca e casuale, quale la maggiore o minore ricchezza delle indicazioni contenute nel provvedimento coercitivo - Illegittimità costituzionale interpretativa - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma 1, l'art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza. L'interpretazione di detta disposizione è frutto di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione - vincolante per il giudice a quo in quanto giudice del rinvio - in sede di composizione di un contrasto giurisprudenziale verificatosi all'interno della Corte stessa, a partire dal 2010, quando all'indirizzo tradizionale - secondo cui la giurisprudenza di legittimità unanimemente riteneva che la verifica delle condizioni per la retrodatazione esulasse dalla cognizione del giudice investito del procedimento incidentale di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive - si è opposto un orientamento di diverso segno, secondo il quale la retrodatazione sarebbe deducibile in sede di riesame, quantomeno allorché, per effetto di essa, i termini massimi risultino già spirati alla data di adozione dell'ordinanza impugnata. Nel risolvere il contrasto le Sezioni unite penali hanno enunciato il principio di diritto per cui, «nel caso di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare». In questa prospettiva, la regula iuris censurata, relativa alla sola seconda condizione limitativa, si presta, peraltro, a determinare disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazioni identiche in correlazione a fattori puramente accidentali, avulsi dalla ratio degli istituti che vengono in rilievo. A parità di situazione, infatti, la fruibilità del riesame ai fini considerati finisce per dipendere dall'ampiezza e dalla puntualità delle indicazioni contenute nella motivazione del provvedimento coercitivo che il soggetto in vinculis intende contestare. Ne consegue che il livello della tutela viene ad essere determinato, in definitiva, dal maggiore o minore scrupolo con il quale il giudice della cautela assolve all'onere di motivare l'ordinanza restrittiva e, prima ancora, dal fatto che egli sia o non sia a conoscenza degli elementi che impongono la retrodatazione. Tale assetto non può essere giustificato, sul piano del rispetto dell'art. 3, primo comma, Cost., con le considerazioni addotte a sostegno della soluzione ermeneutica di cui si discute, ossia: 1) con la difficile "gestibilità" di una tematica complessa, quale quella delle "contestazioni a catena", da parte di un giudice - il tribunale del riesame - costretto a decidere in tempi brevissimi e senza fruire di poteri istruttori, per di più nell'ambito di una procedura a contradditorio solo eventuale; 2) con il conseguente elevato rischio della formazione di giudicati cautelari fallaci. D'altro canto, il carattere solo eventuale del contraddittorio, proprio del procedimento di riesame appare inconferente ai fini che qui interessano. Il pubblico ministero che tema prospettazioni infondate della difesa in punto di "contestazioni a catena" può - pur senza esservi tenuto - comunque intervenire in udienza per contrastarle o far pervenire memorie, allo stesso modo di quanto avviene per qualsiasi altra deduzione dell'indagato intesa a contestare la legittimità della misura applicata. Infine, si deve osservare come, in base alla regula iuris in discussione, non basti neppure - per legittimare l'intervento del tribunale del riesame - che la sussistenza di una "contestazione a catena" risulti «evidente», ma occorra che la dimostrazione piena e inconfutabile dell'inefficacia originaria del titolo cautelare promani da una singola e specifica fonte documentale, rappresentata dallo stesso provvedimento impugnato. (Sono assorbiti tutti gli altri profili di censura).
Processo penale - Misure cautelari coercitive - Reclamo al tribunale - Procedimento - Disposizioni novellate del codice - Non tempestiva effettuazione del prescritto "immediato avviso" all'autorità procedente, a cura del presidente del tribunale, dell'avvenuta presentazione del reclamo - Perdita di efficacia, in tale ipotesi, della misura coercitiva - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di garanzia giurisdizionale della libertà personale e di effettivita' del diritto di difesa - Questione gia' dichiarata dalla corte costituzionale non fondata nei sensi di cui in motivazione in base ad interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate (riguardo al 'dies a quo' del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del reclamo da parte dell'autorità procedente) ora confermata anche da sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., nella parte in cui, riguardo alla procedura del riesame, da parte del Tribunale delle liberta', delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, in caso di non sollecita e puntuale esecuzione, da parte del Presidente del Tribunale , del prescritto "immediato avviso" della avvenuta presentazione della richiesta di riesame, all'autorita' procedente, non prevedono la perdita di efficacia dell'adottata misura. L'interpretazione delle disposizioni impugnate - secondo cui il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, da parte dell'autorita' procedente, al tribunale del riesame, decorre non gia' (come presupposto dal giudice 'a quo') dal momento in cui l'avviso giunge all'autorita' procedente, ma dal momento in cui la richiesta di riesame perviene alla cancelleria del tribunale, e l'"immediato avviso" si colloca, di conseguenza, all'interno del termine - in base alla quale - ritenendola l'unica possibile adeguata ai principi costituzionali - la Corte costituzionale (con sentenza n. 232 del 1998) ha dichiarato non fondata "nei sensi di cui in motivazione" identica questione, ma dalla quale peraltro - giudicandola a sua volta in contrasto con il tenore della norma - il giudice 'a quo' ritiene di doversi discostare, risulta infatti condivisa, e ribadita, anche nella sentenza - successiva alle ordinanze con cui e' stato promosso il presente giudizio - 18 gennaio 1999, n. 25, delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e non puo', quindi, allo stato, non essere confermata. - Nello stesso senso, su identica questione, anch'essa proposta prima della su citata sentenza delle Sezioni unite, O. nn. 269/1999 e 445/1999.
sentenza 69/2000massima n. 25196 PROCESSO PENALE - MISURE COERCITIVE - RICHIESTA DI RIESAME - TERMINE PERENTORIO PER L'INOLTRO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PROCEDENTE - MANCATA PREVISIONE - RITENUTO <<PREGIUDIZIO DEL DIRITTO AD UNA DIFESA EFFICACE E TEMPESTIVA IN MATERIA DI LIBERTA' PERSONALE>> - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 232 del 1998, nella quale, alla luce dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di liberta' personale, si e' affermato che il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame decorre dal momento in cui perviene alla cancelleria del medesimo la richiesta di riesame, e che, dunque, entro tale termine si deve collocare anche l'<<immediato avviso>> che deve essere dato all'autorita' procedente affinche' provveda alla tempestiva trasmissione degli atti. Peraltro, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - successiva alla emissione della ordinanza di rinvio -, le quali hanno accolto, con la sentenza 18 gennaio 1999, n. 25, l'interpretazione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 232 citata, la controversia interpretativa sul 'dies a quo' della decorrenza del termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame puo' ritenersi, allo stato, risolta nel senso dell'accoglimento della predetta interpretazione.
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI COERCITIVE - RECLAMO AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI NOVELLATE DEL CODICE - NON TEMPESTIVA EFFETTUAZIONE DEL PRESCRITTO "IMMEDIATO AVVISO" ALL'AUTORITA' PROCEDENTE, A CURA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO - PERDITA DI EFFICACIA, IN TALE IPOTESI, DELLA MISURA COERCITIVA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI GARANZIA GIURISDIZIONALE DELLA LIBERTA' PERSONALE E DI EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE NON FONDATA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE IN BASE AD "INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE" DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE (RIGUARDO AL 'DIES A QUO' DEL TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE DEL RECLAMO DA PARTE DELL'AUTORITA' PROCEDENTE) ORA CONFERMATA ANCHE DA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., nella parte in cui, riguardo alla procedura del riesame, da parte del Tribunale delle liberta', delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, in caso di non sollecita e puntuale esecuzione, da parte del Presidente del Tribunale , del prescritto "immediato avviso" della avvenuta presentazione della richiesta di riesame, all'autorita' procedente, non prevedono la perdita di efficacia dell'adottata misura. L'interpretazione delle disposizioni impugnate - secondo cui il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, da parte dell'autorita' procedente, al tribunale del riesame, decorre non gia' (come presupposto dal giudice 'a quo') dal momento in cui l'avviso giunge all'autorita' procedente, ma dal momento in cui la richiesta di riesame perviene alla cancelleria del tribunale, e l'"immediato avviso" si colloca, di conseguenza, all'interno del termine - in base alla quale - ritenendola l'unica possibile adeguata ai principi costituzionali - la Corte costituzionale (con sentenza n. 232 del 1998) ha dichiarato non fondata "nei sensi di cui in motivazione" identica questione, ma dalla quale peraltro - giudicandola a sua volta in contrasto con il tenore della norma - il giudice 'a quo' ritiene di doversi discostare, risulta infatti ora condivisa, e ribadita, nella sentenza - successiva alle ordinanze con cui e' stato promosso il presente giudizio - 18 gennaio 1999, n. 25, delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e non puo', quindi, allo stato, non essere confermata. - Nello stesso senso, su identica questione, anch'essa proposta prima della su citata sentenza delle Sezioni unite, O. n. 269/1999.
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI COERCITIVE - RECLAMO AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI NOVELLATE DEL CODICE - NON TEMPESTIVA EFFETTUAZIONE DEL PREVISTO "IMMEDIATO AVVISO" ALL'AUTORITA' PROCEDENTE, A CURA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO - MANCATA PREVISIONE, IN TALE IPOTESI, DELLA PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA COERCITIVA SANCITA INVECE PER IL CASO DI INOSSERVANZA, DA PARTE DELL'AUTORITA' PROCEDENTE, DEL TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI STABILITO, PER LA SUCCESSIVA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI GARANZIA GIURISDIZIONALE DELLA LIBERTA' PERSONALE E DI EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA', E CONSEGUENTE NECESSITA', DI INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL SENSO IN CUI, FACENDOSI DECORRERE IL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI NON DAL MOMENTO, COME RITENUTO DAL GIUDICE 'A QUO', DELLA RICEZIONE DELL'AVVISO DA PARTE DELL'AUTORITA' PROCEDENTE, MA DAL GIORNO IN CUI IL RECLAMO PERVIENE AL TRIBUNALE, LA NORMA STESSA SI SOTTRAE ALLE FORMULATE CENSURE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - PROSPETTATA POSSIBILITA' DI ULTERIORI MODIFICHE DELLA VIGENTE DISCIPLINA IN SEDE LEGISLATIVA.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. (nel testo novellato dall'art. 16, commi 3 e 5, della legge 8 agosto 1995, n. 332) nella parte in cui, qualora, in seguito alla richiesta di riesame di una ordinanza che abbia disposto una misura coercitiva, non se ne sia dato il previsto "immediato avviso", a cura del Presidente del competente Tribunale, all'autorita' giudiziaria procedente, non sancisce la perdita di efficacia dell'ordinanza. Alla interpretazione della disposizione impugnata, in base alla quale la questione e' stata formulata, e che coincide con quella seguita, senza apprezzabili contrasti, dalla giurisprudenza - secondo la quale il termine perentorio di cinque giorni stabilito per la trasmissione degli atti, contestualmente al termine, anch'esso perentorio, di dieci giorni, per la decisione sulla richiesta di riesame, con la espressa previsione, in entrambe le ipotesi, in caso di inosservanza, della perdita di efficacia della misura coercitiva - decorre dalla ricezione dell'avviso da parte dell'autorita' procedente - interpretazione che, se condivisa, non potrebbe non comportare l'accoglimento delle censure di incostituzionalita', non potendosi ammettere che i termini perentori suddetti decorrano da un 'dies a quo' lasciato alla determinazione degli organi giudiziari non astretti nei loro adempimenti a vincoli temporali assistiti da sanzione processuale - e' infatti possibile, e percio' doveroso, secondo il principio, costantemente affermato dalla Corte, della interpretazione conforme a Costituzione, anteporre una diversa lettura, compatibile con il testo della norma e con il sistema - nel senso di far risalire l'inizio della decorrenza del termine per la trasmissione degli atti al giorno in cui la richiesta perviene al tribunale del riesame - tale da evitare la denunciata incostituzionalita'. Questa soluzione - che la piena liberta' della forma in cui l'avviso, anche in via telematica, puo' esser dato, la estrema semplicita' del suo contenuto, la configurabilita' dello stesso non come un adempimento dotato di un'autonoma funzione processuale, ma solo come condizione materiale affinche' l'autorita' procedente, che dispone degli atti, possa adempiere all'obbligo di trasmetterli, e la mancanza di ostacoli giuridici, che ne consegue, a che l'avviso venga inoltrato nello stesso contesto temporale in cui perviene la richiesta, dimostrano praticabile - si impone per la preminente forza dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di liberta' personale, che non consentono di far luogo, anzitutto in sede interpretativa, ad una ricostruzione del sistema che si tradurrebbe in una lesione di essi. Fermo restando, evidentemente, che il legislatore, se riterra' che dalla norma in questione, cosi' intesa, discendano eccessive difficolta' organizzative per gli uffici, potra' pur sempre introdurre al riguardo, nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole degli interessi in gioco, senza vanificare la essenziale funzione di garanzia che ai termini, e alle sanzioni processuali per la loro inosservanza, si ricollega nel sistema vigente, ulteriori idonee modifiche. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 16 legge 332/1995
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE, ARRESTI DOMICILIARI) - TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - SOSTITUZIONE O CUMULO CON MISURA COERCITIVA RICHIESTA DAL P.M. - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA AUDIZIONE DEL DIFENSORE DEL SOTTOPOSTO ALLA MISURA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporne la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero - in quanto, in generale, la garanzia della difesa e della parita' fra accusa e difesa comporta che il preventivo contraddittorio tra le ragioni dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta esecuzione; ed in quanto, in particolare, nei casi di applicazione iniziale di una misura nuova o di passaggio da una misura meno grave ad una piu' grave, anche a causa della violazione degli obblighi connessi alla misura meno grave, non e' ammissibile la presenza dell'indiziato o dell'imputato nel relativo procedimento, in ragione dell'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura medesima, fermo restando che le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame e l'eventuale appello. - S. n. 219/1994. red.: S. Di Palma
sentenza 63/1996massima n. 22207 Riguarda ancheart. 291 Codice di procedura penaleart. 276 Codice di procedura penaleart. 292 Codice di procedura penaleart. 310 Codice di procedura penaleart. 299 Codice di procedura penaleart. 294 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE) - APPELLO - EMISSIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO - IMPOSSIBILITA' DEL CONTROLLO, SIA FORMALE CHE SOSTANZIALE, SULLA PERSISTENZA DEL REQUISITO DELLA "GRAVITA' INDIZIARIA DI COLPEVOLEZZA" AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL REGIME CAUTELARE - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INDAGATI ED IMPUTATI, NONCHE' TRA IMPUTATI A SECONDA DELLA FASE PROCESSUALE IN CUI SI TROVINO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI CONTRO I PROVVEDIMENTI SULLA LIBERTA' PERSONALE E' SEMPRE AMMESSO IL RICORSO IN CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE - LIMITE IRRAGIONEVOLMENTE DISCRIMINATORIO E GRAVEMENTE LESIVO DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice, in quanto - postoche' il rispetto del "principio di assorbimento" (che rappresenta il punto di equilibrio circa l'autonomia del provvedimento incidentale di liberta' rispetto a quello di merito) implica che, soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in se' una valutazione del merito di incisivita' tale da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, puo' dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione proposta attraverso i provvedimenti 'de libertate' - il decreto che dispone il giudizio, comportando in presenza di prova insufficiente o contraddittoria, una deliberazione del merito orientata soltanto alla necessita' del dibattimento, non puo' ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fondamento dell'adozione e del mantenimento delle misure cautelari personali e, quindi, preclusivo del relativo esame in sede di impugnazione 'de libertate', avente ad oggetto la tutela del bene primario della liberta' personale. - Cass. S.U. pen. nn. 36/1995; 38/1995. red.: S. Di Palma
sentenza 71/1996massima n. 22225 Riguarda ancheart. 310 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - RIESAME - POSSIBILITA', ALLA STREGUA DEL COSTANTE INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE, DI CONFERMARE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE ENUNCIATE IN MOTIVAZIONE, ANCHE NELL'IPOTESI DI RILEVATA NULLITA' PER VIZIO DELLA STESSA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE PROSPETTATA IN VIA MERAMENTE INTERPRETATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' si limita a sottoporre un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione e' demandata esclusivamente al rimettente, al quale spetta di interpretare la norma. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - APPELLO AVVERSO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO - EMISSIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO - VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DEI GRAVI MOTIVI DI COLPEVOLEZZA - PRECLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 13, SECONDO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 97 E 111, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONI GIA' DECISE CON SENTENZA DI ILLEGITTIMITA' PARZIALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, essendo stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., proprio nella parte impugnata dal giudice 'a quo' e non presentando, rispetto alle prospettate censure, autonomia alcuna il richiamo al restante art. 311, stesso codice. - S. 71/1996. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 310 Codice di procedura penaleart. 311 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, QUALE COMPONENTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' O DEL TRIBUNALE D'APPELLO, HA CONCORSO A PRONUNCIARE UN PROVVEDIMENTO SULLA LIBERTA' PERSONALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO - RICHIAMO ALLA SENT. DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/95 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede: a) - l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; b) - l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta - in quanto - posto che le incompatibilita' dei giudici determinate da ragioni interne allo svolgimento del processo sono finalizzate ad evitare che condizionamenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attivita' di "giudizio"; che la l. n. 332 del 1995 richiede un giudizio probabilistico in ordine alla colpevolezza, assai piu' approfondito che non in passato e tale da superare, ai fini della valutazione circa l'esistenza del pregiudizio in ordine alla decisione sulla responsabilita', la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario, rilevati in sede cautelare, e giudizio sul merito dell'accusa in sede dibattimentale; e che proprio l'intensita' di tale garanzia in tale sede impone, per il giudice che ivi si e' pronunciato, il divieto di partecipare al giudizio sul merito dell'accusa, rovesciandosi altrimenti, la garanzia del "favor libertatis" rigorosamente assicurata nella fase cautelare in prevenzione a danno dell'imputato nel giudizio di merito - per un verso, il riesame dell'atto che dispone la misura cautelare (art. 309 cod. proc. pen.) comporta sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilita'; e, per l'altro, il giudizio d'appello (art. 310 cod. proc. pen.), nella misura in cui il suo oggetto implichi valutazioni relative a profili di merito, si risolve parimenti in un giudizio sulla responsabilita'. - S. nn. 496/1990; 401/1991 e 502/1991; 124/1992, 186/1992, 261/1992 e 339/1992; 439/1993; 453/1994 e 455/1994; 432/1995 e 448/1995; O. nn. 516/1991; 180/1992; 157/1993; 24/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 310 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - RIESAME - PREVISTA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA NELLA QUALE HA SEDE L'UFFICIO DEL GIUDICE CHE HA EMESSO L'ORDINANZA - OMESSA PREVISIONE DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO HA SEDE L'UFFICIO DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - INAPPLICABILITA', NELLA FATTISPECIE, DEL PARAMETRO DELL'ART. 97 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la scelta del legislatore di attribuire al tribunale del capoluogo di provincia la competenza sul riesame dei provvedimenti coercitivi, operata in base al bilanciamento tra l'esigenza di facile accesso all'organo di controllo delle misure restrittive della liberta' personale e l'opportunita' di evitare una eccessiva vicinanza tra giudice dell'impugnazione e giudice che ha disposto la misura coercitiva, non comporta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., perche' - a prescindere dal difetto di pertinenza alla fattispecie di quest'ultimo parametro - non appare irragionevole ne', quindi, determina disparita' di trattamento, tenuto anche conto del ristretto numero dei giudici addetti al tribunale non provinciale e dell'incompatibilita' tra la partecipazione al giudizio di riesame e quella al giudizio di merito successivo. - V. S. n. 131/1996. - Sull'ambito di applicazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, v., 'ex multis', S. n. 313/1995, O. nn. 257/1995 e 69/1996. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - RIESAME - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO ALL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO - APPELLO - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO SULL'ORDINANZA CHE PROVVEDE SU UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO RELATIVAMENTE AD ASPETTI NON ESCLUSIVAMENTE FORMALI - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A DISPORRE L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, nonche' il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. - S. n. 131/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 310 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale