Art. 37 c.p.p.Ricusazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 30 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →

Il giudice puo' essere ricusato dalle parti:

  • a)nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
  • b)se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 gennaio 1997 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art37 · fonte su Normattiva