Art. 512 c.p.p.Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione

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Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art512 · fonte su Normattiva