Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Motivazione non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen. Il rimettente ha adeguatamente descritto la fattispecie oggetto del procedimento a quo e ha adeguatamente, e comunque in modo non implausibile, motivato la rilevanza della questione. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di rilevanza è riservato al rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. Ciò che conta è, pertanto, la valutazione che il rimettente deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2019 e n. 71 del 2015 ).
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione in ragione della sua formulazione letterale.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., non si può contestare al rimettente di non avere esperito un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata. Una tale interpretazione, a parere del giudice a quo , è comunque impedita dalla sua formulazione letterale. ( Precedenti citati: sentenze n. 204 del 2016 e n. 95 del 2016 ).
Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese al GIP da imputato di un reato collegato, da escutersi quale testimone su fatti che concernono la responsabilità di altri (c.d. testimone assistito) - Sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Possibile lettura delle dichiarazioni già rese - Omessa previsione - Irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari (GIP) in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b ), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), sia stato citato per essere sentito come testimone (c.d. testimone assistito). Essendo l'art. 512 cod. proc. pen. norma di riferimento e residuale in tema di recupero degli atti a contenuto dichiarativo di cui sia impossibile la ripetizione in dibattimento per circostanze sopravvenute, in conformità ai principi di cui all'art. 111, quinto comma, Cost., è irragionevole che tale disposizione non contempli le citate dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità dell'imputato, rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da un soggetto giudicato per reato collegato, il quale abbia poi assunto l'ufficio di testimone. Poiché dall'assunzione della qualità di testimone, all'atto della deposizione dibattimentale, discendono l'attribuzione dei relativi obblighi, nonché le modalità di escussione e i correlati adempimenti formali, si impone, infatti, l'applicabilità allo stesso soggetto del regime di acquisizione delle pregresse dichiarazioni dettato dall'art. 512 cod. proc. pen., ove la sua deposizione in dibattimento sia impedita da una impossibilità sopravvenuta di ripetizione. ( Precedenti citati: sentenza n. 440 del 2000; ordinanza n. 355 del 2003 ). Ai fini della disciplina della lettura delle dichiarazioni predibattimentali, per l'assunzione della qualità di testimone - "puro" o "assistito" che sia - non rileva soltanto l'atto della deposizione dibattimentale, ma già l'attribuzione dei relativi obblighi, che discendono dalla citazione o dalla ammissione del giudice e, prima ancora, dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c ), cod. proc. pen., formulato all'imputato di reato connesso o collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b ) prima delle sue dichiarazioni sulla responsabilità di altri. ( Precedente citato, rimeditato: ordinanza n. 112 del 2006, secondo cui la qualifica di "testimone assistito" viene assunta dal dichiarante al momento dell'esame dibattimentale, valendo sino a quel momento, ai fini della eventuale lettura delle dichiarazioni in caso di irripetibilità, la posizione che il dichiarante aveva al momento in cui ha reso le suddette dichiarazioni ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., rimane assorbita l'ulteriore censura proposta in riferimento all'art. 111 Cost.
Processo penale - Esame di testimone “assistito” - Decesso in corso di dibattimento - Preclusione alla lettura, per impossibilità sopravvenuta, delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari - Prospettata irragionevolezza, con lesione del principio di eguaglianza e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da persona che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di testimone "assistito", nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti la carente descrizione della fattispecie 'a quo' non consente di valutare se nel caso in esame avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
Riguarda ancheart. 294 Codice di procedura penaleart. 238 Codice di procedura penaleart. 197-bis Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Atti di cui sia impossibile la ripetizione - Lettura delle dichiarazioni rese al difensore da persona poi deceduta - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento tra accusa e difesa, con lesione del diritto alla prova - Sopravvenuta modifica normativa nel senso auspicato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché verifichi la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non prevedeva che il giudice, a richiesta di parte, potesse disporre la lettura e l’acquisizione al fascicolo del dibattimento anche degli atti assunti dai difensori delle parti private quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne fosse divenuta impossibile la ripetizione. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione la normativa censurata è stata modificata dall’art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, nel senso auspicato dal rimettente. M.F.
Processo penale - Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili - Ritenuta posizione di un limite ulteriore alla derogabilità del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Erroneità del presupposto interpretativo assunto - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui consente la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari solo quando ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti, la disposizione censurata, che disciplina l’oggettiva impossibilità di procedere all’assunzione dell’atto, non è applicabile - contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo' in base ad erronea interpretazione - alla situazione oggetto del giudizio principale concernente la mera incapacità dedotta dal teste di richiamare alla memoria il contenuto dell’atto assunto durante le indagini preliminari. - Sull’applicabilità dell’art. 512 cod. proc. civ., con riferimento ad una diversa situazione di fatto comportante l’impossibilità di ripetizione per infermità sopravvenuta, v. citata ordinanza n. 20/1995. M.F.
Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199 cod. proc. pen.) - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, conformemente alla interpretazione data dalla sentenza n. 179 del 1994 - Asserita violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., impugnato in riferimento all'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui, alla stregua dell'interpretazione indicata dalla sentenza di questa Corte n. 179 del 1994, consente di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facolta' di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. L'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen. contenuta nella citata sentenza n. 179 del 1994 non e' piu' compatibile con il nuovo quadro normativo determinato dall'entrata in vigore delle modifiche dell'art. 111 Cost. (in particolare, con i commi quarto e quinto di tale disposizione e con il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale cui essi si ispirano). Ne consegue che, poiche' i precetti costituzionali prima ancora che come parametri di legittimita' si pongono come punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalita', la prospettata questione puo' risolversi in via interpretativa assumendo che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che non e' consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facolta' di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilita' di formazione della prova in contraddittorio previste dalla nuova normativa. Precedenti: - sent. nn. 254 e 255 del 1992 ove e' stato affermato il principio di non dispersione dei mezzi di prova cui si e' ispirata la successiva sent. n. 179 del 1994 (ove l'art. 512 cod. proc. pen. e' stato interpretato estensivamente, sicche' l'esercizio della facolta' del prossimo congiunto dell'imputato di astenersi dal deporre e' stato qualificato come causa di "oggettiva e non prevedibile impossibilita' di ripetizione dell'atto dichiarativo", tale da consentire di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento). L.T.
PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA CONTENUTE NELLA DENUNCIA-QUERELA - IRRIPETIBILITA' A DIBATTIMENTO PER MORTE DELLA PERSONA OFFESA - MANCATA ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 101 E 112 COST. - APPLICABILITA' DELL'ART. 512 C.P.P. - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 431, lett. a) e b), 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in essi affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo, poiche', secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilita' di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, va applicato l'art. 512 del codice di procedura penale, ritenendo ricompresi, nell'ambito degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria, anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla stessa, come nel caso della querela. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penaleart. 503 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURA DI ATTI PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DI RIPETIZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI UN TESTE CHE, DOPO ESSERE STATO SENTITO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA, IN SEGUITO A UN INCIDENTE SIA STATO COLPITO DA AMNESIA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN ORDINE AL PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DEI MEZZI DI PROVA, CON INCIDENZA SULLA POSSIBILITA' PER IL PUBBLICO MINISTERO DI PROVARE IN GIUDIZIO L'IPOTESI ACCUSATORIA - ERRONEITA' DELL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Da una piana lettura dell'art. 512 cod. proc. pen. emerge che, ai fini della legittimita' della lettura in dibattimento degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, la norma postula la sola condizione della impossibilita' di ripetizione degli stessi, a motivo di fatti o circostanze imprevedibili, fra i quali nulla autorizza ad escludere un'infermita' del teste (da verificarsi sulla base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare) determinante - come nel caso di specie - una assoluta amnesia sui fatti di causa. Se ne ha conferma, del resto, anche dal coordinamento sistematico dell'art. 512, con il terzo comma dell'art. 195, il quale espressamente prevede lo strumento della testimonianza indiretta (anche della polizia giudiziaria) in caso di infermita' del teste diretto che ne renda impossibile l'esame. Vengono quindi meno le censure di incostituzionalita' avanzate in base all'assunto che nell'ipotesi suddetta la lettura in dibattimento non fosse consentita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., degli artt. 512 e 514 cod. proc. pen.). - Sulla illegittimita' costituzionale del divieto di testimonianza indiretta per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, S. n. 24/1992. red.: S.P.
sentenza 20/1995massima n. 21220 Riguarda ancheart. 514 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO PER MUTAMENTO DEL GIUDICE-PERSONA FISICA - ACQUISIZIONE DEI VERBALI DI ATTIVITA' PROBATORIA (NELLA SPECIE TESTIMONIANZA), GIA' SVOLTA NELLO STESSO PROCEDIMENTO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE - ILLOGICA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO AI VERBALI DI ATTI, DIVENUTI IRRIPETIBILI, DI ALTRI PROCEDIMENTI O ASSUNTI NELLE FASI PREDIBATTIMENTALI DELLO STESSO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ACCERTAMENTO DELLA VERITA' CON CONSEGUENTE LESIONE DEI PRINCIPI DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - INSUSSISTENZA - CENSURE BASATE SU ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RIFLESSI SULL'AMBITO DI APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA LETTURA DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO.
L'obbligo di rinnovazione del dibattimento, nel caso di mutamento del giudice-persona fisica, non rende inutilizzabile - come erroneamente ritenuto dal giudice rimettente - l'attivita' probatoria gia' eventualmente compiuta; pertanto, in caso di sopravvenuta impossibilita' di ripetizione della stessa, potra' essere acquisita la documentazione di atti e, in particolare, dei verbali, in quanto gli stessi fanno gia' parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice. Tale contenuto, infatti, non e' cristallizzato in quello indicato nell'art. 431 del codice, ma e' soggetto a notevoli variazioni, sia nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia nel corso del dibattimento medesimo, e certamente si arricchisce del verbale delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva comunque il carattere di attivita' legittimamente compiuta. Pertanto, anche per questi verbali, si applica integralmente la disciplina dettata dall'art. 511 cod. proc. pen. in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 238 e 512 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - Sulla conservazione, in base al principio di economia processuale, dell'attivita' gia' legittimamente conclusa in caso di rinnovamento di alcuni atti, v. S. n. 101/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 17/1994massima n. 20253 Riguarda ancheart. 238 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penale
SENT. 179/94 PROCESSO PENALE - TESTIMONIANZE - PROSSIMI CONGIUNTI DELL'IMPUTATO - ESERCIZIO SOLO AL DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI ASTENERSI DAL DEPORRE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI CONTESTARE, O DI DARE ALMENO LETTURA, DELLE DICHIARAZIONI DA ESSI RESE NELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE - LAMENTATA INCIDENZA, PER LA PERDITA DI MATERIALE PROBATORIO CHE NE CONSEGUE, SULLA TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI, IN PARTICOLARE DI QUELLI DELLE VITTIME DEI DELITTI, SULLA PIENA COGNIZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL GIUDICE E QUINDI SUL PRINCIPIO DI LEGALITA' - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Nel caso in cui i prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, si siano avvalsi al dibattimento della facolta' di non rispondere, anche se va escluso che si possano contestare ad essi - in applicazione dell'art. 500, comma 2 bis, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, non puo' invece ritenersi aderente al dettato costituzionale l'interpretazione degli artt. 199 e 512 cod. proc. pen., secondo la quale sarebbe vietato dare di tali dichiarazioni lettura. Viene quindi meno la questione di costituizonalita' sollevata, nei confronti dei citati artt. 500 e 512, sull'insussistente presupposto che in nessun modo, nell'ipotesi suddetta, le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti potrebbero trovare ingresso nel materiale probatorio dibattimentale. Una volta che, nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, il prossimo congiunto dell'imputato, avvertito - com'e' d'obbligo - della facolta' di tacere, non se ne sia avvalso, la dichiarazione e' legittimamente assunta e pertanto, se il dichiarante decida successivamente di astenersi dalla testimonianza dibattimentale, si determina - pur se in seguito all'esercizio di un diritto - quella oggettiva e non prevedibile impossibilita' di ripetizione dell'atto dichiarativo che ai sensi dell'art. 512 consente di darne lettura al dibattimento. E cio' in linea con il criterio - dalla Corte gia' chiaramente enunciato - per cui il rispetto del principio di oralita' deve contemperarsi con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento. D'altronde, se l'esercizio del diritto di non sottoporsi all'esame, da parte dello stesso imputato (che non solo gode della facolta' di non rispondere ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verita') non impedisce (cfr. art. 513 cod. proc. pen.) la lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui precedentemente rese, risulterebbe del tutto irragionevole precludere, nella stessa situazione, nel caso del prossimo congiunto dell'imputato, tale possibilita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76 - in relazione all'art. 2, n. 76, ultima parte, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - 101, 111 e 112 Cost., degli artt. 500, comma 2 bis, e 512, cod. proc. pen.). - Sul contemperamento del principio di oralita' con l'esigenza di evitare la perdita delle prove non ripetibili acquisite prima del dibattimento, v. S. n. 254/1992. Sulle ragioni e i limiti della facolta' di non deporre riconosciuta ai prossimi congiunti dell'imputato, v. S. n. 6/1977. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NON ACQUISIBILITA' DI TALE PROVA AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO, NEPPURE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MORTE, INFERMITA' O IRREPERIBILITA' DEL TESTE STESSO - DIVIETO DI LETTURA DEI RELATIVI ATTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE A SEGUITO DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA PER GLI UFFICIALI E E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
Una volta dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, e conseguentemente caducato il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (v. massima E), non hanno piu' ragione d'essere le ulteriori questioni, formulate (anch'esse in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 Cost.) nei confronti degli artt. 500, quarto comma, e 512, cod.proc.pen., riguardo, la prima, al divieto di acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria nei casi in cui non sia possibile l'esame dello stesso teste per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', e, la seconda, al divieto di lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria nei casi in cui per fatti o circostanze imprevedibili ne sia divenuta impossibile la ripetizione, sul comune presupposto, ora non piu' sussistente, che tali divieti, aggiunti a quello di cui all'art. 195, quarto comma, comportassero come conseguenza "la irrimediabile perdita processuale delle dichiarazioni rese nell'immediatezza e sul luogo dei fatti da testimoni successivamente deceduti o divenuti irreperibili".
sentenza 24/1992massima n. 18086 Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI LETTURA DEI VERBALI DELLE DICHIARAZIONI RESE ANCHE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MORTE, INFERMITA' O IRREPERIBILITA' DEL TESTE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 102 E 112 COST. - SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA NEI CASI SUDDETTI, PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI P.G..
Una volta caducato, a seguito di dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, il divieto di testimonianza indiretta degli agenti e degli ufficiali di p.g., deve ritenersi che la questione relativa al divieto di lettura, a dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', non abbia piu' ragione d'essere. - S. n. 24/1992.
Riguarda ancheart. 514 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - SOPRAVVENUTA IRRIPETIBILITA' DI TESTIMONIANZA, GIA' RESA ALLA P.G., PER DECESSO DEL TESTE-PARTE OFFESA - IMPOSSIBILITA' DI DARE LETTURA DEI RELATIVI VERBALI O DI ACQUISIRLI AL FASCICOLO D'UFFICIO - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI ECCEDENTI LA COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO A SEGUITO DELLA CADUCAZIONE DEL DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA PER GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA P.G. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' valuti nuovamente la rilevanza della sollevata questione alla luce del nuovo quadro normativo venutosi a creare a seguito della caducazione del divieto di rendere testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria. - S. n. 24/1991.
Riguarda ancheart. 431 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - SOPRAVVENUTA IRRIPETIBILITA', PER MORTE, DELLA TESTIMONIANZA GIA' RESA DALLA PARTE OFFESA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IMPOSSIBILITA' DI DARE LETTURA DEI RELATIVI VERBALI O DI ACQUISIRLI AL FASCICOLO D'UFFICIO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' valuti nuovamente la rilevanza della sollevata questione alla luce del nuovo quadro normativo venutosi a creare a seguito della caducazione del divieto di rendere testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria. - S. n. 24/1992.
Riguarda ancheart. 431 Codice di procedura penaleart. 514 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - PREVISTO DIVIETO DI LETTURA DEI VERBALI DI DICHIARAZIONI RESE ALLA P.G. DIVENUTE IRREPERIBILI (NELLA SPECIE: IL TESTE HA SUCCESSIVAMENTE ASSUNTO LA QUALITA' DI IMPUTATO) - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DI EFFETTIVITA' DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE GIA' RICONOSCIUTA, IN SEGUITO A PRECEDENTE PRONUNCIA DELLA CORTE, SU NORMA CONNESSA A QUELLA IMPUGNATA, PRIVA DI RAGION D'ESSERE.
Questione che non ha piu' ragion d'essere a seguito della caducazione per incostituzionalita' del divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. - Conforme: S. n. 24/1992.
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI LETTURA DEI VERBALI DELLE DICHIARAZIONI RESE ANCHE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MORTE, INFERMITA' O IRREPERIBILITA' DEL TESTE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 102 E 112 COST. - SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA, NEI CASI SUDDETTI, PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI P.G., NONCHE' DI NORMA DI LEGGE SOPRAVVENUTA.
Una volta caducato, a seguito di dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, il divieto di testimonianza indiretta degli agenti e degli ufficiali di p.g., deve ritenersi che la questione relativa al divieto di lettura, a dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', non abbia piu' ragione d'essere. La questione stessa, comunque, risulta superata dalla modifica apportata all'art. 512 del codice di procedura penale dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356. - S. n. 24/1992.
Riguarda ancheart. 514 Codice di procedura penale