Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA - POSSIBILITA' DI RICHIEDERLA FINO ALLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE, RIGUARDO AI QUALI, PER TALE RICHIESTA, E' PREVISTO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PRETORILE NONCHE' DELLA LEGGE-DELEGA - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 lascia al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalita' in ordine alla disciplina delle concrete modalita' di funzionamento del processo pretorile e, nel caso di specie, tale discrezionalita' non e' stata certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto l'aver lasciato inalterata, rispetto al procedimento innanzi al tribunale, la facolta' per l'imputato di formulare la richiesta di applicazione di una pena fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce evidente espressione del favor per i riti differenziati, alternativi al dibattimento, la cui incentivazione mira a perseguire proprio quella finalita' di massima semplificazione invocata dal remittente. Peraltro, e' anche da escludere la violazione del principio del giudice naturale, in quanto il fatto che l'imputato sia abilitato ad avanzare la richiesta di applicazione della pena nell'una o nell'altra fase del giudizio non implica lesione del suddetto principio, giacche' e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la pena nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione). - In merito al principio di precostituzione del giudice: O. n. 353/1990.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA - POSSIBILITA' DI RICHIEDERLA FINO ALLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - IMPUGNATIVA DI NORME NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
Al giudice remittente non e' consentito di prospettare la questione estendendola, in forma meramente ipotetica, sia pure in via subordinata, a disposizioni diverse (nella specie artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, cod. proc. pen.) dall'unica norma (nella specie art. 563, quarto comma, stesso codice) che egli ritenga, nel caso, di dovere applicare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione).
Riguarda ancheart. 549 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - PUBBLICITA' - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DEL PROCESSO PENALE - EFFICACIA PREVALENTE DELLA VOLONTA' DELL'IMPUTATO - GIUSTIFICAZIONE DELLA DEROGA - PRONUNCIA NON IDENTIFICABILE CON LA SENTENZA DI CONDANNA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziche' comportare un accertamento pieno di responsabilita', basato sul contraddittorio tra le parti, trova il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facolta' di contestare l'accusa. Tale caratteristica di "negozialita'" spiega il fatto che l'indagine del giudice in ordine alla responsabilita' dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale ed attenua quell'esigenza a favore della persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della pubblicita' dei processi e che proprio l'assenza della pubblicita' puo' talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti e premiali, atti a favorire tale la scelta dell'applicazione della pena non vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali o l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. (Non fondatezza delle questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, parte prima, e n. 45 legge 16 febbraio 1986, n. 81 e legge 4 agosto 1955, n. 848, degli artt. 447, 448 e 563 cod. proc. pen.). - V., in relazione al fondamento sull'accordo tra P.M. e imputato, la sent. n. 66/1990 e sulla rinuncia della facolta' a contestare l'accusa, la sent. n. 313/1991. - V., sul pagamento delle spese processuali della parte civile, la sent. n. 443/1990.
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - PUBBLICITA' - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO GIUDICATO CON IL RITO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il fatto che una stessa pena per uno stesso reato possa scaturire da processi dove l'elemento della pubblicita' risulti diversamente regolato rappresenta una mera eventualita' connessa alla diversificazione dei riti, ma in nessun caso puo' configurare una disparita' di trattamento imputabile agli enunciati della legge e suscettibile di riflettersi significativamente all'interno di una stessa categoria di giudicabili.
Riguarda ancheart. 447 Codice di procedura penaleart. 448 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - CONCESSIONE DI PROVVISIONALE PER LA PARTE OFFESA - MANCATA PREVISIONE - RILEVATA OMISSIONE DELL'ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELL'INDICAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI, NONCHE' DELL'ESAME SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere l'ordinanza di rimessione priva dell'esposizione del fatto, dell'indicazione delle norme costituzionali da porre come parametro e dell'esame sulla rilevanza.
PROCESSO PENALE - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ACCORDO TRA P.M. E IMPUTATO NON SINDACABILE DAL GIUDICE - CONSEGUENTE PRIVAZIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELLA PENA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma facente richiamo ad altra gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 313/1990.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ACCORDO TRA P.M. E IMPUTATO NON SINDACABILE DAL GIUDICE - CONSEGUENTE PRIVAZIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELLA PENA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - PRECLUSIONE PER IL GIUDICANTE DI ACCERTARE LA RESPONSABILITA' PENALE DELL'IMPUTATO - PRETESA DISPONIBILITA' DA PARTE DELL'IMPUTATO DI DIRITTI INVIOLABILI (LIBERTA' PERSONALE) - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 313/1990.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ACCORDO TRA P.M. E IMPUTATO NON SINDACABILE DAL GIUDICE - CONSEGUENTE PRIVAZIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELLA PENA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 313/1990.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penaleart. 448 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ACCORDO TRA P.M. E IMPUTATO NON SINDACABILE DAL GIUDICE - LAMENTATO EGUAL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIFFERENZIATE - PRECLUSIONE PER IL GIUDICE DI ESERCITARE IL POTERE DI GIURISDIZIONE E DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELLA PENA IN ORDINE ALLA GRAVITA' DEL REATO ED ALLA PERSONALITA' DEL REO - PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 313/1990.
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE SIA IN MERITO ALLA LEGALITA' CHE ALLA CONGRUITA' DELLA PENA - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa.
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO E CONSENTITA DAL P.M. - LESIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI GIURISDIZIONE E DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato con il consenso del P.M. non viola il principio di riserva di giurisdizione, perche' detta riserva non puo' riguardare il pubblico ministero in quanto sotto la vigenza dell'attuale codice a questi e' stato chiaramente attribuito solo il ruolo e la qualita' di parte; ne', peraltro, detto procedimento viola il principio del giudice naturale, poiche' se l'imputato e' abilitato ad avanzare la richiesta della pena in ogni fase del procedimento fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la sanzione richiesta nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine.
Riguarda ancheart. 447 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 448 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PENALE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA - PRETESA DISPONIBILITA' DA PARTE DELL'IMPUTATO DI DIRITTI INVIOLABILI (LIBERTA' PERSONALE) - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVARE I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 313/1990.
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura penaleart. 448 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penale