Art. 563 c.p.p.

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Si osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione di pena su richiesta dell'imputato per i reati di competenza del tribunale, in quanto applicabili. Se la richiesta e' formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza e' notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'articolo 562. Se la richiesta e' formulata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e), e' competente a decidere il pretore del dibattimento.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art563 · fonte su Normattiva