Art. 159 c.p.Sospensione del corso della prescrizione

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[1]Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale e' imposta da una particolare disposizione di legge.

[2]((La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta)).

[3]La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione. ((In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta)).

Testo vigente dal 30 ottobre 1991 al 23 agosto 1995 · versione 132 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art159 · fonte su Normattiva