Art. 159 c.p.Sospensione del corso della prescrizione

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[1]Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

  • 1)autorizzazione a procedere;
  • 2)deferimento della questione ad altro giudizio;
  • 3)sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
  • 3-bis)sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale. 253a

[2]Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta.

[3]La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione.

[4]Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.253a 199208a

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 dicembre 2005, n. 251

199

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".

Successivamente la Corte Costituzionale

208a

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'".

L. 11 agosto 2014, n. 118, nell'introdurre l'art. 15-bis alla L. 28 aprile 2014, n. 67

253a

La L. 11 agosto 2014, n. 118, nell'introdurre l'art. 15-bis alla L. 28 aprile 2014, n. 67, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

Testo vigente dal 22 agosto 2014 al 2 aprile 2015 · versione 259 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art159 · fonte su Normattiva