Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - IMPOSSESSAMENTO A FINE DI PROFITTO DELLA SELVAGGINA CATTURATA IN SITUAZIONI DI ILLICEITA' - ESCLUSIONE, A NORMA DELLA L. N. 157 DEL 1992 (ART. 30, COMMA TERZO, PRIMO PERIODO), DELLA SANZIONABILITA', A TITOLO DI FURTO, DI SIFFATTA CONDOTTA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DA MERA RIPROPOSIZIONE.
E' manifestamente inammissibile, in quanto meramente ripropositiva di identica questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma terzo, primo periodo, l. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost.. - O. nn. 146/1993, 215/1994, 25/1995. red.: S. Di Palma
sentenza 32/1996massima n. 22145 Riguarda ancheart. 625 Codice penaleart. 30 legge 157/1992art. 626 Codice penale
REATI MILITARI - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO - OMESSA PREVISIONE PER IL REATO DI FURTO MILITARE (ART. 230, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN.) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI FURTO COMUNE (ART. 624 COD. PEN.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INCLUSIONE DEL FURTO MILITARE NELLA PREVISIONE GENERALE DELL'ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (ART. 381, COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN.) - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. g), cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre lo prevederebbe per il reato di furto comune, poiche', essendo il reato di furto militare punito con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo', potendo l'arresto in flagranza per il caso in esame essere disposto sulla base della previsione generale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., che, nell'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di ragionevolezza e' applicabile anche ai reati puniti con la reclusione militare nel rispetto degli stessi limiti di pena edittale previsti per i reati puniti con la reclusione comune. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 230 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 381 Codice di procedura penale
CACCIA - DIVIETO DI CACCIA SU TERRENO INNEVATO - VIOLAZIONI - CONFIGURABILITA' DI FURTO VENATORIO - ESCLUSIONE, NELLA NUOVA NORMATIVA SULLA CACCIA - ASSERITO TRATTAMENTO DI MAGGIOR FAVORE RISPETTO ALLE IPOTESI DI IMPOSSESSAMENTO DI OGNI ALTRO BENE MOBILE INDISPONIBILE DELLO STATO, CHE RESTANO PUNIBILI COME FURTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Secondo i principi gia' affermati in ordine ad analoghe questioni, rimane preclusa alla Corte, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronunzia dalla quale possa derivare, cosi' come, nel caso, mira ad ottenere il giudice 'a quo', la creazione di una nuova fattispecie penale e, del resto, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento, regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzione da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse, spetta alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e 31, l. 11 febbraio 1992, n. 157, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42, Cost.). - O. nn. 146/1993 e 215/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
sentenza 25/1995massima n. 21229 Riguarda ancheart. 31 legge 157/1992art. 30 legge 157/1992art. 625 Codice penale
CACCIA - ILLECITO ABBATTIMENTO DI SELVAGGINA - ESCLUSIONE, A NORMA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CACCIA, DELLA CONFIGURABILITA' DEL REATO, IN TALI CASI GIA' IN PRECEDENZA PREVISTO, DI FURTO VENATORIO - IRRAGIONEVOLE APPLICABILITA' DI SANZIONI DIVERSE E MENO SEVERE RISPETTO ALLE IPOTESI DI IMPOSSESSAMENTO, PUNITE COME FURTO, DI ALTRI BENI APPARTENENTI, AL PARI DELLA SELVAGGINA, AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto: a) e' preclusa alla Corte costituzionale, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronuncia dalla quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie penale; b) l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione risulterebbe in ogni caso irrilevante nel giudizio ' a quo' in virtu' del principio di applicazione dela legge penale piu' favorevole. - S. nn. 108/1981 e 42/1977.
Riguarda ancheart. 30 legge 157/1992art. 31 legge 157/1992art. 625 Codice penale
REATO IN GENERE - FURTO - FURTO DI TENUE VALORE - MANCATA PREVISIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA ANCHE PER L'IPOTESI DI FURTO DI TENUE VALORE, AL DI FUORI DEI CASI DI GRAVE ED URGENTE BISOGNO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento al'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 624 e 626, cod. pen., in quanto non prevedono la perseguibilita' a querela anche per l'ipotesi di furto di tenue valore, al di fuori dei casi di grave e urgente bisogno, essendo entrata in vigore successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso, il che comporta la necessita' di riesaminare la rilevanza di detta questione tenendo conto della sopravvenuta normativa.
sentenza 96/1983massima n. 14622 Riguarda ancheart. 626 Codice penale
REATO IN GENERE - FURTO - FURTI PUNIBILI A QUERELA DELL'OFFESO - ASSUNTA INCOMPLETEZZA DELLE IPOTESI PREVISTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 624 e 626, n. 2, cod. pen., nella parte in cui non prevedono la perseguibilita' a querela del delitto di furto di cosa di tenue valore anche nell'ipotesi in cui non sia stato commesso per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della detta questione tenendo conto della sopravvenuta normativa.
Riguarda ancher.d. 1398/1930
CACCIA - DISPOSISIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA - SANZIONI PENALI - ASSUNTA IDENTITA' PER COMPORTAMENTI DEL TUTTO DIVERSI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, comma quarto, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che, per effetto della disciplina impugnata, che sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta, quando sia violata una qualsiasi delle norme in materia di caccia, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale, ha in questi casi piu' volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i piu' ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99 e 154/1983.
Riguarda ancheart. 8 legge 968/1977
CACCIA - TUTELA DELLA FAUNA - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO VENATORIO - VIOLAZIONI - SANZIONI RITENUTE IDENTICHE PER COMPORTAMENTI DIVERSI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale introdotte con la legge 24 novembre 1983, n. 681, ha in questi casi piu' volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i piu' ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99, 154 e 331/1983.
Riguarda ancheart. 8 legge 968/1977
FURTO - SANZIONI - FURTO SEMPLICE E FURTO CON AGGRAVANTE DELLA DESTREZZA - PUNIZIONE DEL COLPEVOLE CON LE PENE STABILITE PER IL FURTO CON DESTREZZA ANCHE QUANDO IL FATTO-REATO SIA CONSISTITO NELL'IMPOSSESSAMENTO, SENZA ALCUNA VIOLENZA, DI UNA SOMMA DI DANARO O DI UN SOGGETTO DI VALORE MANIFESTAMENTE IRRISORIO - ASSERITO CONTRASTO CON PRECETTI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen., sollevate: in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, comma terzo, Cost., "nella parte in cui tali norme sanciscono la punizione del colpevole con le pene in esse stabilite, anche quando il fatto-reato sia consistito nell'impossessamento, senza alcuna violenza, di una somma di denaro o di un oggetto di valore manifestamente irrisorio"; nonche' con riguardo agli artt. 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto la pena comminata in astratto, sia pure nel minimo di giorni quindici di reclusione, senza alcuna discriminazione in ordine ai furti di lieve entita', si risolve di fatto, quando sia inscritta nel certificato penale, in un grave ostacolo al conseguimento di un posto di lavoro, che non troverebbe giustificazione rispetto alle analoghe conseguenze che giustamente incombono su chi si e' macchiato di piu' gravi delitti, senza che, d'altra parte, la pena detentiva possa servire in siffatti modestissimi casi-limite, ai fini rieducativi di cui al citato art. 27, comma terzo, Cost.. La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale", frattanto sopravvenuta, ha infatti profondamente modificato l'applicazione delle sanzioni detentive per l'ipotesi di pene brevi (art. 53), consentendone persino la sostituzione con pena pecuniaria di specie corrispondente, allorquando si tratti di determinarla entro il limite di un mese, ed ha quindi creato una situazione del tutto nuova che sembra corrispondere a quella auspicata dai giudici a quibus, per cui la dedotta illegittimita' deve essere ora valutata alla stregua della sopravvenuta normativa.
Riguarda ancher.d. 1398/1930
REATI E PENE - DETERMINAZIONE DELLA PENA E MINIMO EDITTALE - COD. PEN., ARTT. 23, 132, SECONDO CO., E 624 - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, 132, secondo comma, e 624 cod. pen. - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza del trattamento punitivo eguale per fatti di diversa gravita', e della contrarieta' al senso di umanita' e alla finalita' educativa della pena - e gia' dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., con sentenza n. 208 del 1974.
Riguarda ancheart. 23 Codice penaleart. 132 Codice penale
LEGGE PENALE - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PENA EDITTALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI - SINDACABILITA'. REATI E PENE - DETERMINAZIONE DELLA PENA E MINIMO EDITTALE - COD. PEN., ARTT. 23, 56 E 624 - ASSUNTA APPLICAZIONE DI PENE IDENTICHE A FATTISPECIE FRA LORO DIVERSE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Rientra nella discrezionalita' del legislatore determinare l'entita' della pena edittale ed il relativo apprezzamento di politica legislativa puo' formare oggetto di censura solo quando la sperequazione tra pena e reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni benche' minima giustificazione. Sono pertanto infondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 c.p. nella parte in cui escludono in ogni caso la possibilita' di scendere al di sotto dei limiti minimi stabiliti in via generale per le pene della reclusione e dell'arresto, in quanto - come si desume anche dai lavori preparatori ed e' ricordato nella sent. n. 118 del 1973 di questa Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalita' della sanzione penale ed, in particolare, del principio della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevita' delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalita'.
Riguarda ancheart. 23 Codice penaleart. 25 Codice penaleart. 132 Codice penaleart. 56 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO - COD. PEN., ARTT. 624 E 23 - OBBLIGO DI COMMINARE CONGIUNTAMENTE LA PENA PECUNIARIA E DETENTIVA E DIVIETO DI APPLICARE LA PENA DETENTIVA IN MISURA INFERIORE AI QUINDICI GIORNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, TERZO COMMA, E 42, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione dell'entita' della pena edittale; ne' il relativo apprezzamento puo' formare oggetto di censura da parte della Corte all'infuori dell'eventualita' che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benche' minima, giustificazione. Tale eventualita' non ricorre ne' per quanto riguarda l'art. 23 cod. pen., che fissa il minimo della pena per ogni delitto; ne' per quanto riguarda l'art. 624 cod. pen., sia perche' non e' ammissibile, in questa sede, stabilire un minimo di pena inferiore a quello fissato nella parte generale del codice, sia perche', in ogni caso, si verrebbe a contrastare con il vigente trattamento punitivo degli altri delitti, anche contro il patrimonio, puniti con la reclusione, magari dalla legge stessa considerati meno gravi del furto. Parimenti infondate sono le censure relative all'art. 27 terzo comma, Cost., dato che la funzione rieducativa della pena dipende non solo dalla durata di essa, bensi' pure dal regime di esecuzione e da altri istituti disciplinati dal codice; e quelle relative all'art. 42, primo comma, Cost., non potendosi dalle limitazioni al diritto di proprieta' farsi derivare una repressione del fatto meno rigorosa di quella attuale. - S. nn. 157/1972, 64/1971, 109/1968.
Riguarda ancheart. 23 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 624 E 625 - FURTO - PENA - MASSIMI EDITTALI - ASSERITA SEVERITA' - ATTIENE A SCELTE DI POLITICA LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PENE - FINALITA' RIEDUCATIVA - NOZIONE ED EFFICACIA - DIPENDE NON SOLO DALLA DURATA DELLA PENA MA SOPRATUTTO DAL SUO REGIME DI ESECUZIONE - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 624 E 625 (FURTO). (COSTITUZIONE, ART. 27 TERZO COMMA).
La severita' delle pene previste dal codice vigente per il furto esula da un qualsiasi riscontro di costituzionalita', perche' attiene a scelte di politica legislativa, sottratte al sindacato di questa Corte. Essendo rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore la determinazione della pena edittale (e a quella del giudice l'irrogazione in concreto) sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla sua funzione rieducativa. Ne' questa potrebbe, comunque, essere presa in considerazione rispetto a singoli reati o gruppi di reati, anziche' rispetto al soggetto attivo della violazione. Del resto, l'efficacia rieducativa, indicata come finalita' ultima (e non unica) della pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non dipende solo dalla durata di essa, bensi' soprattutto dal suo regime di esecuzione.
Riguarda ancheart. 625 Codice penale