Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 22 — Attribuzioni del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Spetta al Consiglio regionale: 1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonche' dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione; 2° l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo; 3° la deliberazione dei tributi regionali; 4° l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali; 5° l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 6° l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi; 7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione; 8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta. A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art22 · fonte del testo