Art. 36 — Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art36 · fonte del testo