Art. 31 — Attribuzioni della Giunta regionale
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio. Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali. Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo. Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale: 1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio; 2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22; 3° contratti della Regione; 4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
