Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 31 — Attribuzioni della Giunta regionale

La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio. Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali. Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo. Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale: 1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio; 2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22; 3° contratti della Regione; 4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art31 · fonte del testo