Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 15 — Primi adempimenti del Consiglio

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari. Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale si proceda con votazioni separate. Ciascun consigliere vota un solo nome. Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti. Ciascun consigliere vota due nomi. I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art15 · fonte del testo