Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 25 — Attribuzioni del Presidente

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo Statuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale. A lui spetta la firma degli atti della Regione. Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art25 · fonte del testo