Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 30 — Adunanze della Giunta regionale

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art30 · fonte del testo