Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 34 — Revoca del Presidente della Giunta regionale della Giunta regionale o di assessori

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o piu' assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica. Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione e' rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purche' sia presente almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 127/1972

    Parametro
    6 luglio 1972

    dichiara estinto il processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFUL…

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art34 · fonte del testo