Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 27 — Elezione della Giunta regionale

Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti. A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art27 · fonte del testo