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A decorrere dal 1 ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1 ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di eta'. Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1 ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione e' consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di eta'. 7 La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1 ottobre 1974, al compimento del 65° anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione.67 Al personale, di cui alla presente legge, che verra' collocato a riposo a partire dal 1 ottobre 1973, sara' corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione. Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cessera' dal servizio nel periodo dal 10 settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennita' di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 24 luglio 1986, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 01/08/1986 n. 38)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare. secondaria e artistica dello Stato), limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza"".

6a

Il D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417, ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che " Le richieste di permanenza in servizio di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, a partire dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di eta'."

D.L. 27 dicembre 1989, n. 413

7

Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 (in G.U. 30/12/1989 n. 303), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n.37, ha disposto (con l'art. 1, comma 4-quinquies) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 sono estese ai dirigenti civili dello Stato".

Testo in vigore dal 1 marzo 1990 al 18 ottobre 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 444/1990

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 1990

    L'art. 15, terzo comma, della l. 30 luglio 1973, n. 477 è norma che, pur inserita in una legge di delegazione in materia di stato giuridico del personale della scuola, detta una disciplina di diretta ed immediata applicazione circa un aspetto della materia stessa - concernente, in particolare la preclusione, per limiti di età al raggiungimento del minimo pensionabile - sul quale, pertanto, nulla hanno disposto le norme delegate.

    Art. 15 Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 207/1986

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 1986

    L'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, abbassando da 70 a 65 anni il limite di età per il collocamento a riposo del personale scolastico, consente, in via transitoria, il trattenimento in servizio (a domanda) dei dipendenti, in servizio all'1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno non abbiano maturato l'anzianità richiesta per il massimo di pensione (comma secondo) ovvero quella per il trattamento minimo (comma terzo): nell'un caso estendendo la durata del beneficio fino al settantesimo anno d'età (pur se nelle more del trattenimento venga raggiunta l'anzianità richiesta per la pensione massima); nell'altro limitandola al periodo necessario e sufficiente al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza. Senonché, le situazioni dei dipendenti contemplati nei precitati secondo e terzo comma, sono oggettivamente identiche, in quanto la legislazione anteriore disponeva per tutti gli insegnanti delle scuole secondarie il collocamento a riposo alla medesima età: onde le relative discipline transitorie vanno equiparate col riconoscere la possibilità di permanenza in servizio fino al settantesimo anno d'età, anche ove, nelle more del trattenimento, l'interessato, maturi l'anzianità minima utile a pensione. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 15, terzo comma, legge n. 477/1973 limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza".

    Art. 15 Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 57/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale l'art. 38, secondo comma, Cost., impone che sia garantito a tutti i lavoratori il diritto al conseguimento della pensione nella misura minima, ma non anche della pensione massima o, comunque, di un incremento del trattamento di quiescenza. Non è perciò in contrasto con tale precetto l'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al personale della scuola non in servizio al 1 ottobre 1974 di restare in servizio fino al settantesimo anno di età, per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o, comunque, per il miglioramento del trattamento pensionistico. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, in parte qua.) - S. nn. 238/1988, 461/1989, 444/1990, 282/1991, 440/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 15 Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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